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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24854/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP di Tempio Pausania a carico dell'indagato, applicata per gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione di reati di bancarotta. Il ricorrente, tramite difensori, proponeva due motivi di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con cui impugnava la legittimità e la motivazione della misura cautelare.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso il difensore ha dichiarato la perdita di interesse poiché il GIP, il 26/09/2022, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e, successivamente, il 05/12/2022, aveva revocato la misura cautelare disponendo la scarcerazione dell'indagato. Per sopravvenuta carenza di interesse la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 589 cod. proc. pen. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né il versamento in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'orientamento consolidato secondo cui la sopravvenuta perdita d'interesse non imputabile al ricorrente non integra ipotesi di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Articolo invocato quale disposizione che individua uno dei motivi di impugnazione in Cassazione; nel caso è stato richiamato per contestare la legittimità/motivazione della decisione che confermava la custodia cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Altro motivo di impugnazione indicato dal ricorrente (ai sensi dell'art. 606), richiamato insieme alla lett. b) per censurare la decisione impugnata; nel testo non sono specificati i dettagli puntuali del motivo sostanziale.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (lett. d) prevista tra le cause di inammissibilità).

  • art. 589, cod. proc. pen.

    Articolo richiamato in relazione all'art. 591; nel contesto serve a disciplinare profili di ammissibilità delle impugnazioni e il trattamento delle cause sopravvenute che eliminano l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione dell'impugnazione, la misura cautelare impugnata viene sostituita o revocata in modo tale da eliminare l'interesse alla pronuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
  • La sopravvenuta perdita d'interesse non imputabile al ricorrente (es. perché ottiene successivamente la revoca della misura) di norma evita la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte non considera ciò una forma di soccombenza.
  • Il difensore deve comunicare tempestivamente al giudice ogni provvedimento intervenuto che possa incidere sull'interesse all'impugnazione; talvolta è possibile dichiarare la rinuncia o la perdita di interesse per evitare costi ulteriori.
  • Se dall'impugnazione derivano effetti o profili residui non eliminati dalla revoca della misura (per esempio questioni di responsabilità, annotazioni formali o effetti patrimoniali), l'interesse può permanere e rendere ancora perseguibile l'impugnazione.
  • In ordine pratico, prima di proporre impugnazioni straordinarie contro misure cautelari conviene monitorare l'andamento dei provvedimenti cautelari e valutare se è preferibile attendere provvedimenti successivi o proporre impugnazioni mirate per questioni che restano rilevanti anche in caso di modifica della misura.

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