Ordinanza n. 2093/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di correzione di errore materiale relativa al dispositivo della sentenza del TAR n. 1613/2026, resa nel giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica aveva promosso un giudizio di ottemperanza della sentenza del TAR n. 1100/2025, notificata all’Istituto intimato e non appellata. Dopo la sentenza del TAR n. 1613/2026, che aveva accolto il ricorso, il ricorrente ha presentato un’istanza di correzione di un asserito errore materiale contenuto nel dispositivo di tale sentenza. L’istanza è stata proposta senza il previo accordo delle parti. Il TAR ha rilevato che, secondo le disposizioni processuali applicabili, l’istanza avrebbe dovuto essere notificata, unitamente al provvedimento di fissazione della camera di consiglio, all’Istituto intimato. Dalla documentazione in atti non risultava che tale notificazione fosse stata eseguita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, poiché non risultava adempiuto l’obbligo di notificarla all’Istituto intimato insieme al provvedimento di fissazione della camera di consiglio, in assenza di previo accordo delle parti. Ha disposto che la Segreteria comunicasse via PEC la copia integrale dell’ordinanza a entrambe le parti, incluso l’Istituto non costituito. La pronuncia non incide sul precedente accoglimento del giudizio di ottemperanza né decide nel merito dell’asserito errore materiale.
Norme richiamate
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile nel procedimento di correzione dell’errore materiale.
art. 86 c.p.a.
Richiamato dal TAR nell’ambito della disciplina processuale applicabile all’istanza di correzione.
art. 287 c.p.c.
Richiamato quale base normativa della disciplina della correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
In assenza di previo accordo delle parti, l’istanza di correzione deve essere notificata alla controparte insieme al provvedimento di fissazione della camera di consiglio; l’omissione rende l’istanza inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo di correzione di errore materiale, quando l’istanza è proposta senza il previo accordo delle parti, essa deve essere notificata alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione della camera di consiglio.
- La mancata prova dell’avvenuta notificazione dell’istanza di correzione e del provvedimento di fissazione della camera di consiglio alla controparte determina l’inammissibilità dell’istanza.
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