Ordinanza n. 192/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel -OMISSIS-, pubblicata in data 6.02.2026 e approvata con determina dirigenziale n. 147 del 4.02.2026, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 86 con un solo punto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo corretto, con conseguente ricollocazione della stessa in posizione più elevata, chiedendo, in ultimo, il risarcimento dei danni subiti; nonché per la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’adozione degli atti avversati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui colloca la ricorrente all'86° posto con un punto
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva chiedendo l'annullamento, la sospensione cautelare, il riconoscimento del punteggio ritenuto corretto con conseguente ricollocazione in posizione più elevata e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.P.R. 1035/1972 e della normativa regionale siciliana, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, sostenendo che l'amministrazione le avesse attribuito un solo punto senza spiegare il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla situazione reddituale né il criterio di calcolo utilizzato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, affermando di avere prodotto l'attestazione ISEE contenente la DSU relativa al reddito complessivo del nucleo familiare. L'amministrazione, inizialmente costituita senza controdeduzioni specifiche, ha poi depositato una relazione in esecuzione di un'ordinanza istruttoria, sostenendo che il punteggio di un punto dipendeva dalla composizione del nucleo familiare e che non spettavano ulteriori punti reddituali, poiché il reddito familiare, pari a € 8.907,00, superava la soglia prevista dalla normativa regionale. La ricorrente ha inoltre chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami agli altri candidati collocati in graduatoria; una notificazione già effettuata prima dell'autorizzazione giudiziale è stata ritenuta priva di effetti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni juris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 21 della legge 457/1978, richiamato dal bando, operi ai fini dell'ammissione ai benefici del Titolo III della legge, concernente il credito fondiario, e non estenda il particolare meccanismo di abbattimento del reddito alla formazione delle graduatorie ERP. Per la determinazione dei punteggi della graduatoria deve invece applicarsi l'art. 7 d.P.R. 1035/1972, integrato, per la Regione Siciliana, dall'art. 29 l.r. 22/1996, considerando il reddito familiare complessivo mensile al netto degli oneri fiscali e contributivi. Il reddito familiare dichiarato, pari a € 8.907,00 e risultante dalla somma dei redditi dei coniugi, è stato ritenuto superiore alle soglie rilevanti, sicché non emergeva prima facie il diritto a ulteriori punti per la situazione reddituale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che dalla relazione e dalla documentazione dell'amministrazione non risultava che il mancato riconoscimento del punteggio fosse dipeso dall'omessa produzione della DSU; l'ente, anzi, non aveva contestato la presenza della documentazione. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'ente per quindici giorni, con termini di dieci giorni per richiedere la pubblicazione e di cinque giorni per depositare la prova dell'avvenuto adempimento. Ha precisato che l'inosservanza degli adempimenti comporterebbe l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta per difetto del fumus boni juris.
art. 7 d.P.R. 1035/1972
i “richiedenti”, ossia i soggetti già “ammessi” alla partecipazione alla procedura, debbano avere un reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi
È la norma di riferimento per il calcolo dei punteggi nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP.
art. 21 l. 457/1978
Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento
Secondo il TAR, il meccanismo di calcolo opera nell'ambito dei benefici del Titolo III della legge, relativo al credito fondiario, e non ai fini della formazione delle graduatorie ERP.
art. 29 l.r. Sicilia 22/1996
Integra, per la Regione Siciliana, le soglie reddituali richiamate dall'art. 7 d.P.R. 1035/1972.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La censura fondata sulla dichiarazione sostitutiva non è stata ritenuta idonea a dimostrare il fumus, poiché la mancata attribuzione del punteggio non risultava riconducibile all'omessa produzione della DSU.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 46 con riguardo alla documentazione sostitutiva prodotta.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il mancato perfezionamento e deposito dell'integrazione del contraddittorio nei termini assegnati comporta la dichiarazione di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Indicato dal TAR quale base della conseguenza processuale dell'improcedibilità per mancato adempimento dell'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il criterio di calcolo del reddito stabilito dall'art. 21 l. 457/1978, quando richiamato dal bando tra i requisiti di ammissione, non si estende automaticamente alla formazione della graduatoria e all'attribuzione dei punteggi, per le quali trova applicazione il criterio previsto dall'art. 7 d.P.R. 1035/1972, integrato dalla disciplina regionale applicabile.
- Ai fini dell'attribuzione dei punteggi ERP, il reddito familiare deve essere valutato secondo il reddito familiare complessivo mensile al netto degli oneri fiscali e contributivi, senza applicare abbattimenti previsti da una diversa disciplina se non espressamente estesi alla graduatoria dal legislatore o dalla lex specialis.
- In sede cautelare, la produzione della documentazione reddituale non dimostra, di per sé, il fumus del diritto a un punteggio aggiuntivo quando il dato reddituale, calcolato secondo il criterio normativo applicabile, supera le soglie previste per l'attribuzione del punteggio.
- La notificazione per pubblici proclami eseguita prima dell'espressa autorizzazione del giudice è priva di effetti e deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento autorizzatorio.
- Il mancato perfezionamento e deposito, nei termini assegnati, dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati comporta l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →