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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03204/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di somme, comprensive di interessi, sanzioni e compensi di riscossione, per il recupero di un credito d'imposta occupazionale ritenuto indebitamente utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006, a seguito di controllo automatizzato. I giudici tributari di merito avevano respinto sia il ricorso originario sia l'appello. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia di un precedente giudicato favorevole della CTP di Catania, che avrebbe accertato la spettanza del medesimo credito d'imposta per annualità precedenti (2002-2005) e l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente. La censura si fondava, quindi, sull'asserita operatività del giudicato esterno in relazione alla spettanza del credito anche per il 2006.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché entrambi imperniati sul preteso giudicato esterno. Ha rilevato che la sentenza invocata come passata in giudicato non era stata prodotta in atti con la necessaria certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., né risultava allegata ai precedenti gradi di giudizio o al ricorso per cassazione. Ha quindi affermato che chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provarne l'esistenza e la definitività mediante la produzione della sentenza corredata dalla certificazione idonea a dimostrare la non impugnabilità. Poiché tale prova mancava, la pretesa di far valere il giudicato non poteva essere accolta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sulla stabilità del giudicato, ma la sua operatività è stata esclusa in mancanza di prova della formazione del giudicato esterno invocato.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava su chi eccepisce il giudicato esterno l'onere di provarne i presupposti.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La sentenza prodotta per far valere il giudicato esterno deve essere corredata dalla certificazione di cancelleria attestante la non impugnabilità.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata per descrivere il controllo automatizzato alla base del recupero del credito d'imposta.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata per descrivere il controllo automatizzato alla base del recupero del credito d'imposta.

  • art. 63, comma primo, lett. b), l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma richiamata quale base del credito d'imposta occupazionale oggetto di recupero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per incardinare il primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per incardinare il secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Chi invoca in giudizio un giudicato esterno ha l'onere di produrre la relativa sentenza e di corredarla della certificazione di cancelleria che attesti la non impugnabilità; in difetto, l'eccezione non può essere accolta.
  • La mancata contestazione della controparte sulla dedotta formazione del giudicato non equivale ad ammissione della sua esistenza o definitività.
  • Il giudicato esterno non può essere utilizzato come dato presuntivo o come mera allegazione: la sua esistenza e stabilità devono risultare documentalmente in modo certo.
  • Se la censura di merito dipende integralmente dall'operatività del preteso giudicato, il difetto di prova di quest'ultimo comporta l'infondatezza di tutti i motivi che su di esso si fondano.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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