Cassazione Civile, Ordinanza n. 11788/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi intercorso tra una società committente e una società appaltatrice. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che dal ricorso introduttivo dei lavoratori dovesse desumersi non solo la domanda di accertamento dell'irregolarità dell'appalto e della riconduzione dei rapporti di lavoro in capo alla committente, ma anche una domanda di condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse incomprensibile nel ritenere proposte entrambe le domande; (2) violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive sarebbe stata formulata solo in appello e dunque inammissibile come domanda nuova o modifica delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, era sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione e non presentava una delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Ha dichiarato conseguentemente inammissibile il secondo motivo, poiché, una volta accertato che la domanda di condanna era stata già proposta in primo grado, non poteva parlarsi di domanda nuova in appello né di violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva degli intimati; disposto altresì l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione può configurarsi solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non quando la motivazione, pur concisa, consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per vizio di motivazione/processuale e per violazione di legge
art. 437 c.p.c.
la censura sulla domanda nuova in appello è infondata se la domanda era già contenuta, anche implicitamente, nell'atto introduttivo di primo grado
art. 345 c.p.c.
in appello non possono proporsi domande nuove; la norma non è violata se il giudice accerta che la domanda era già stata introdotta in primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
l'anomalia motivazionale rilevante come error in procedendo è solo quella estrema: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile
Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016
la motivazione è apparente o perplessa quando non consente di percepire le ragioni della decisione né di controllarne la logicità
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
richiamata in tema di presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non quando la motivazione sia sintetica ma comunque idonea a far comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- La verifica circa l'oggetto effettivo della domanda introduttiva spetta al giudice di merito e, se tale verifica è logicamente intelligibile, non può essere sovvertita in cassazione come vizio motivazionale.
- Non integra domanda nuova in appello la richiesta di condanna al pagamento di somme che il giudice accerti essere già stata proposta, anche implicitamente, nel giudizio di primo grado.
- La deduzione di violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c. presuppone la reale introduzione in appello di una pretesa non compresa nel thema decidendum originario; se la domanda era già stata proposta, la censura è infondata o inammissibile.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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