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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11788/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi intercorso tra una società committente e una società appaltatrice. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che dal ricorso introduttivo dei lavoratori dovesse desumersi non solo la domanda di accertamento dell'irregolarità dell'appalto e della riconduzione dei rapporti di lavoro in capo alla committente, ma anche una domanda di condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse incomprensibile nel ritenere proposte entrambe le domande; (2) violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive sarebbe stata formulata solo in appello e dunque inammissibile come domanda nuova o modifica delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, era sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione e non presentava una delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Ha dichiarato conseguentemente inammissibile il secondo motivo, poiché, una volta accertato che la domanda di condanna era stata già proposta in primo grado, non poteva parlarsi di domanda nuova in appello né di violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva degli intimati; disposto altresì l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione può configurarsi solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non quando la motivazione, pur concisa, consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per vizio di motivazione/processuale e per violazione di legge

  • art. 437 c.p.c.

    la censura sulla domanda nuova in appello è infondata se la domanda era già contenuta, anche implicitamente, nell'atto introduttivo di primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono proporsi domande nuove; la norma non è violata se il giudice accerta che la domanda era già stata introdotta in primo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014

    l'anomalia motivazionale rilevante come error in procedendo è solo quella estrema: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile

  • Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016

    la motivazione è apparente o perplessa quando non consente di percepire le ragioni della decisione né di controllarne la logicità

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata in tema di presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non quando la motivazione sia sintetica ma comunque idonea a far comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La verifica circa l'oggetto effettivo della domanda introduttiva spetta al giudice di merito e, se tale verifica è logicamente intelligibile, non può essere sovvertita in cassazione come vizio motivazionale.
  • Non integra domanda nuova in appello la richiesta di condanna al pagamento di somme che il giudice accerti essere già stata proposta, anche implicitamente, nel giudizio di primo grado.
  • La deduzione di violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c. presuppone la reale introduzione in appello di una pretesa non compresa nel thema decidendum originario; se la domanda era già stata proposta, la censura è infondata o inammissibile.
  • In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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