Cassazione Civile, Sentenza n. 514/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Nel 2005 il paziente convenne davanti al Tribunale di Campobasso le aziende sanitarie di Larino e Campobasso, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’omessa diagnosi e cura di un ictus ischemico durante i ricoveri del 12 maggio 2004 a Larino e del 14 maggio 2004 a Campobasso. Il Tribunale, con sentenza n. 508/2011, riconobbe la responsabilità della ASL Basso Molise e della sua assicuratrice nella misura del 20%, accordando il solo danno non patrimoniale; respinse la domanda contro la ASL Centro Molise. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 118/2016, confermò la decisione: ritenne ormai passata in giudicato l’omessa diagnosi in entrambi gli ospedali, ma escluse che l’errore dei sanitari di Campobasso avesse inciso causalmente sull’aggravamento, poiché il paziente vi era giunto due giorni dopo l’insorgenza dell’ischemia, quando la finestra terapeutica delle prime tre ore era trascorsa. Confermò la quota del 20% riferita all’errore diagnostico di Larino, sulla base della valutazione probabilistica del CTU, e negò il danno patrimoniale perché la perdita della capacità lavorativa di falegname sarebbe derivata anche dai postumi dell’ischemia in assenza dell’errore medico. Ritenne inoltre corretta la liquidazione del danno in valori attuali e il criterio degli interessi; condannò il paziente alle spese di appello a favore delle parti appellate. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle regole sulla responsabilità contrattuale e sull’onere della prova, sostenendo che le strutture dovessero provare l’assenza d’inadempimento o la sua irrilevanza causale e che il danno dovesse essere imputato integralmente, o comunque in misura maggiore, alla ASL responsabile; (2) violazione delle regole sul danno patrimoniale, per mancato esame delle prove relative all’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa e per la pretesa necessità di risarcire la relativa perdita nella percentuale di responsabilità; (3) violazione dei criteri di calcolo degli interessi successivi alla sentenza, che avrebbero dovuto essere applicati sulla somma complessiva comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi; (4) violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, perché le spese di appello erano state liquidate separatamente e per lo stesso importo a favore dell’azienda sanitaria e dell’assicuratrice, difese dal medesimo legale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, nella parte relativa alla responsabilità della ASL di Campobasso: il ricorrente non aveva contestato le circostanze decisive, ritenute incontestate nei gradi di merito, secondo cui il paziente era giunto a Campobasso dopo due giorni e oltre la finestra terapeutica utile. La censura sulla misura del risarcimento a carico della ASL di Larino è stata respinta: la Corte ha distinto la causalità materiale dell’evento lesivo dalla causalità giuridica delle conseguenze dannose e ha affermato che, in presenza di menomazioni concorrenti, va risarcito l’aggravamento attribuibile all’illecito, determinato confrontando il valore monetario dell’invalidità complessiva con quello della condizione anteriore; ha inoltre rilevato che le critiche non si confrontavano adeguatamente con i criteri di liquidazione applicabili. Il secondo motivo è stato rigettato: la perdita della capacità lavorativa specifica non era conseguenza risarcibile dell’errore, poiché si sarebbe verificata anche per i postumi dell’ischemia, e la censura investiva inoltre una valutazione di merito sulla prova del danno. Il terzo motivo è stato rigettato: gli interessi successivi alla sentenza erano stati calcolati sull’importo in valore attuale, comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi, e non sul solo capitale nominale. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: assicuratrice e struttura sanitaria non avevano identica posizione processuale, e il ricorso non specificava gli errori di liquidazione e le voci tariffarie asseritamente violate. Spese del giudizio di Cassazione compensate tra tutte le parti. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
Le conseguenze dannose della lesione, invece, valutate sul piano della causalità giuridica (criterio eziologico che indaga, appunto, sulla relazione tra la lesione e le sue conseguenze), andranno liquidate, nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all’autore dell’illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente (Cass. 15991/2011; Cass. 28986/2019).
Il risarcimento va commisurato alle conseguenze dannose causalmente riferibili all’illecito e, quando una condizione preesistente concorre a determinare la menomazione, alla sola quota di aggravamento imputabile alla condotta.
art. 41 c.p.
Ne consegue che, se l’azione o l’omissione colpevole concorra con la causa naturale nella produzione dell’evento lesivo, sul piano della causalità materiale sarà del tutto indifferente la presistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa (in senso contrario, non condivisibilmente, Cass. 975/2009).
La concausa naturale non esclude il nesso di causalità materiale tra condotta colpevole ed evento lesivo; la sua rilevanza va invece considerata nella valutazione delle conseguenze dannose risarcibili.
art. 1227 c.c.
Ne consegue che, se l’azione o l’omissione colpevole concorra con la causa naturale nella produzione dell’evento lesivo, sul piano della causalità materiale sarà del tutto indifferente la presistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa (in senso contrario, non condivisibilmente, Cass. 975/2009).
Nel passaggio la Corte richiama l’art. 1227 c.c. per la valutazione della condotta rispetto all’evento lesivo, distinguendo tale piano da quello della causalità giuridica delle conseguenze e della liquidazione del danno differenziale.
art. 1218 c.c.
Nessun passaggio della sentenza applica o interpreta autonomamente questa norma; essa è riportata tra le disposizioni invocate dal ricorrente.
La Corte non formula nel provvedimento una regola autonoma sull’art. 1218 c.c.; il richiamo compare nell’esposizione delle censure del ricorrente.
art. 2697 c.c.
Nessun passaggio della sentenza applica o interpreta autonomamente questa norma; essa è riportata tra le disposizioni invocate dal ricorrente.
La Corte non decide la controversia attraverso una specifica interpretazione dell’art. 2697 c.c.; il richiamo compare nell’esposizione delle censure del ricorrente.
art. 1224 c.c.
Pertanto è principio pacifico quello secondo cui, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, gli interessi legali maturano “sull’importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori” (cfr. anche Cass. civ., SS.UU., 10-072017, n. 16990).
Dopo la pubblicazione della sentenza, gli interessi legali maturano sull’importo complessivo dovuto, comprensivo di capitale e accessori, e non sul solo capitale considerato isolatamente.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Nessun passaggio della sentenza applica o interpreta autonomamente queste norme; esse sono riportate tra le disposizioni invocate dal ricorrente.
La Corte non enuncia una regola autonoma sulla valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il richiamo è contenuto nelle censure del ricorrente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo non rispetta i canoni previsti dall’art. 366, n. 6 previsto da Cass. n. 18190/2015. In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.
La censura sulla liquidazione delle spese deve indicare specificamente gli errori attribuiti al giudice e le voci tariffarie asseritamente violate; la denuncia generica è inammissibile.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
Infatti, manca il presupposto richiesto sia in relazione al comma 1 che al comma 2 della norma invocata, rappresentato dalla identità della posizione processuale delle parti rappresentate dal medesimo legale. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la compagnia assicuratrice non è portatrice del medesimo interesse della ASL assicurata.
La liquidazione unitaria o maggiorata prevista per più parti assistite dal medesimo legale presuppone l’identità della loro posizione processuale; tale identità non ricorre automaticamente tra assicuratore e struttura assicurata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
La disposizione, richiamata nel dispositivo, introduce il presupposto normativo per l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando una condotta colpevole concorre con una causa naturale nella produzione dell’evento lesivo, la causa naturale non riduce, sul piano della causalità materiale, la rilevanza eziologica della condotta. La condizione preesistente rileva invece nella delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili e nella liquidazione dell’aggravamento imputabile all’illecito.
- Se una menomazione preesistente è concorrente con quella causata dall’illecito, il danno differenziale può essere determinato stimando il valore monetario dell’invalidità complessiva e quello della condizione anteriore, quindi sottraendo il secondo dal primo; quando le patologie pregresse non impedivano una vita normale, lo stato anteriore va considerato pari al 100% di validità. Il giudice può correggere equitativamente il risultato se il calcolo tabellare produce un esito manifestamente iniquo.
- Una censura in Cassazione contro il rigetto della domanda per una determinata condotta non è assistita da interesse se non contesta le circostanze fattuali decisive poste a fondamento dell’esclusione del nesso causale, né allega di averle contestate nei gradi di merito.
- La perdita della capacità lavorativa specifica non è risarcibile come conseguenza dell’errore medico quando risulti accertato che si sarebbe comunque verificata per effetto dei postumi della patologia, anche in assenza dell’errore.
- Dopo la pubblicazione della sentenza che liquida il danno in valore attuale, gli interessi legali maturano sull’importo complessivo dovuto, comprensivo di capitale e accessori.
- La liquidazione delle spese per più parti assistite dal medesimo difensore secondo il criterio unitario o maggiorato richiede l’identità della posizione processuale; assicuratore e assicurato non si trovano necessariamente nella stessa posizione, poiché l’assicuratore può assumere una difesa autonoma.
- Il ricorso per cassazione che contesta la liquidazione delle spese deve specificare gli errori imputati al giudice e le singole voci tariffarie violate; una censura generica è inammissibile.
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