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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32225/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto del 09/02/2022 con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta formulata nell'interesse di Amadori tendente a ottenere la correzione del decreto di computo n. SIEP 67/2020 per la mancata detrazione di 135 giorni di liberazione anticipata. Il difensore ha prodotto nuova documentazione (fra cui l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 29/05/2019 e provvedimenti della Procura generale di Ancona) che, secondo la difesa, dimostrava fatti non valutati in precedenza e l'errore di computo con conseguente riduzione della pena residua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, evidenziando che il provvedimento impugnato non ha valutato la nuova documentazione prodotta né ha spiegato perché tale documentazione dovesse considerarsi già oggetto di precedente decisione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità per mera riproposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. opera solo se la riproposizione è ictu oculi evidente e che il giudice deve motivare compiutamente la decisione.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità per mera riproposizione configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni nuovi; la preclusione deve essere ictu oculi evidente e il giudice deve spiegare compiutamente le ragioni della propria decisione.

  • art. 606, lett. b, cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento dei motivi di cassazione (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale); utilizzata per lamentare l'omessa valutazione dei nuovi elementi documentali da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 657, cod. proc. pen.

    art. 657, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di motivazione che il giudice deve rispettare; la difesa ha dedotto violazione dei criteri di motivazione e la Corte ha confermato l'obbligo di dare adeguata motivazione quando si dichiara l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando in un incidente di esecuzione vengono prodotti documenti che introducono fatti o questioni non valutati in precedenza, il giudice non può dichiarare la domanda "mera riproposizione" senza esaminare quei documenti.
  • L'inammissibilità per mera riproposizione ex art. 666, comma 2, c.p.p. richiede che la ripetizione sia evidente ictu oculi; in caso di dubbi o di nuovi elementi va comunque valutato il merito o spiegato compiutamente il perchè non siano considerati nuovi.
  • Il difensore che richiede la correzione del computo della pena deve chiarire e documentare in modo puntuale quali sono gli atti nuovi e quale impatto concreto hanno sul calcolo della pena residua (es. indicazione precisa dei giorni da detrarre e dei documenti comprovanti).
  • La mancata motivazione del provvedimento di inammissibilità o l'omessa valutazione di nuova documentazione rilevante espone il provvedimento ad annullamento in sede di legittimità e a rinvio per nuovo giudizio.

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