Ordinanza n. 2543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 01393/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare di rigetto del TAR Campania relativa all’impugnazione della decadenza dall’autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento comunale di decadenza dall’autorizzazione. L’appellante ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la qualificazione e i presupposti del provvedimento amministrativo, sostenendo implicitamente che esso dovesse essere ricondotto alla revoca o all’annullamento d’ufficio, nonché l’insufficienza dell’istruttoria amministrativa. La Regione Campania, non costituita, e il Comune di Giugliano in Campania sono stati indicati quali parti appellate; il Comune si è costituito in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il provvedimento comunale impugnato non appare qualificabile come revoca o annullamento d’ufficio, bensì come decadenza dall’autorizzazione determinata da plurimi inadempimenti. Ha inoltre ritenuto, allo stato della cognizione cautelare, sufficiente l’istruttoria svolta dal Comune, fondata su tre sopralluoghi effettuati in periodi diversi. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- La decadenza da un’autorizzazione, fondata su plurimi inadempimenti del titolare, si distingue dalla revoca e dall’annullamento d’ufficio quando non costituisce ritiro dell’atto per sopravvenienze o per originari vizi di legittimità, ma conseguenza dell’inadempimento degli obblighi connessi al titolo autorizzatorio.
- In sede cautelare, l’istruttoria amministrativa può ritenersi allo stato sufficiente quando le contestazioni sugli inadempimenti siano supportate da sopralluoghi eseguiti in periodi diversi, purché tale accertamento consenta una verifica non meramente episodica della situazione.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando le deduzioni dell’appellante non risultino idonee a superare le valutazioni dell’ordinanza di primo grado e non emerga un adeguato fumus boni iuris.
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