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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso l'applicazione dell'IVA sulle fatture relative alla TIA dell'anno 2009. Sosteneva che la TIA fosse il corrispettivo di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra gestore e utente e, pertanto, soggetto a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. Invocava inoltre il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, sostenendo che tale disposizione avesse escluso la natura tributaria della tariffa prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.E.R. S.p.A. Ha stabilito che, per l'anno 2009, la TIA applicata era la TIA1 prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la quale aveva natura tributaria e non costituiva il corrispettivo di una prestazione di servizi. Mancando un rapporto volontario e sinallagmatico tra gestore e utente, l'IVA non era dovuta. La Corte ha inoltre precisato che il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, non aveva natura autenticamente interpretativa e non poteva modificare retroattivamente la natura tributaria della TIA1. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita. La ricorrente deve versare anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione.

    La TIA1 istituita da questa disposizione, applicabile nel 2009, è stata qualificata come tributo e non come corrispettivo contrattuale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e 4

    L'IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

    L'IVA presuppone l'esistenza di una prestazione resa in cambio di un corrispettivo; non si applica a un prelievo tributario imposto autoritativamente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238

    La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

    La disposizione riguarda la TIA2, destinata a sostituire la TIA1, ma la sua concreta applicazione dipendeva dall'emanazione del regolamento ministeriale previsto dalla norma. In assenza del regolamento, nel 2009 continuava ad applicarsi la disciplina della TIA1.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009

    I comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

    La norma consentiva il passaggio alla TIA2 solo secondo le condizioni e i tempi previsti dalla disciplina transitoria; per il 2009 non ha trasformato automaticamente la TIA1 in una tariffa corrispettiva.

  • D.L. 1 luglio 2010, n. 78, art. 14, comma 33

    Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.

    La Corte ha escluso che la disposizione avesse natura autenticamente interpretativa, poiché la giurisprudenza precedente era già stabilmente orientata a qualificare la TIA1 come tributo. Pertanto non incide retroattivamente sulla TIA dovuta per il 2009.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 13

    Gli enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità.

    La disposizione conferma che le attività svolte nell'esercizio di poteri pubblici, anche se comportano il pagamento di diritti o contributi, non costituiscono ordinariamente prestazioni soggette a IVA.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per la TIA1 applicata prima dell'effettiva entrata in vigore della TIA2, la qualificazione ordinaria è quella di tributo; di conseguenza l'importo non deve essere maggiorato dell'IVA.
  • La semplice circostanza che il prelievo finanzi un servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti non lo trasforma in un corrispettivo soggetto a IVA.
  • Per determinare se una tariffa rifiuti è soggetta a IVA occorre verificare la disciplina vigente nell'anno di riferimento, distinguendo tra TIA1, TIA2, TARES e TARI.
  • L'esistenza di un gestore privato o l'emissione di una fattura non sono decisive: rilevano la fonte legale del prelievo, la sua imposizione autoritativa e l'eventuale presenza di un rapporto sinallagmatico.
  • Una norma successiva che qualifichi una tariffa come non tributaria non produce necessariamente effetti retroattivi, soprattutto quando la qualificazione precedente era già stata chiarita dalla giurisprudenza.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'IVA applicata alla TIA1 riferita al 2009, purché verifichi la tipologia effettiva di tariffa applicata e la disciplina comunale vigente.

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