Cassazione Civile, Sentenza n. 23879/2020 del 29/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva applicato una sanzione di €180 per il ritardato pagamento del contributo unificato di €120 relativo a un appello per riscossione tributi. Il Comune deduceva l'inapplicabilità del contributo unificato agli enti locali o, in subordine, che dovesse applicarsi l'istituto della prenotazione a debito (ossia l'anticipazione a carico dell'erario) o, comunque, l'inapplicabilità delle sanzioni per tardivo versamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo alla presunta mancanza di risposta della CTR ai motivi di appello) e ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la prenotazione a debito del contributo unificato prevista dal d.P.R. n.115/2002 si applica solo alle amministrazioni pubbliche espressamente ammesse da norme di legge e non ai Comuni in assenza di una specifica disposizione normativa. Perciò la sentenza della CTR che aveva esteso la prenotazione a debito ai Comuni è stata cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso originario del Comune. Sono compensate le spese dei gradi di merito; il Comune è condannato al rimborso delle spese del presente grado, liquidate in €350,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.158
"Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; (...)"
La Corte interpreta l'art.158 nel senso che la prenotazione a debito si applica alle amministrazioni pubbliche "ammesse da norme di legge"; l'articolo non vale automaticamente per i Comuni se non vi è norma di legge che li includa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.3, lett. q)
"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; (...)"
La definizione richiede una "norma di legge" per estendere la prenotazione a debito ad amministrazioni diverse dallo Stato; la Cassazione richiede pertanto un intervento legislativo per includere i Comuni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.11
"Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico (...)"
Conferma il principio che la prenotazione a debito del contributo unificato necessita di una previa ammissione normativa per l'amministrazione interessata.
D.L. n.16/2012, conv. L. n.44/2012, art.12 (comma 5)
"Le disposizioni di cui all'articolo 158 ... si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio"
La norma ha esteso espressamente la prenotazione a debito alle Agenzie fiscali; la Corte rileva che tale estensione è frutto di una scelta legislativa specifica e non implica automaticamente l'estensione ai Comuni.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.1, co.2
Richiamata dalla CTR per definire "amministrazioni pubbliche", ma la Cassazione osserva che tale definizione è riferita al pubblico impiego e non può essere assunta automaticamente a fini dell'art.3 q) del DPR 115/2002.
Costituzione, art.114
La Corte richiama l'art.114 a supporto della distinzione costituzionale tra Stato e Comuni, a conferma che i Comuni non sono "lo Stato" e non godono automaticamente delle esenzioni previste per l'amministrazione statale.
D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), art.54
Richiamato per evidenziare che il sindaco è organo locale e agisce come ufficiale del Governo solo in casi tassativi, confermando la natura distinta dei Comuni rispetto allo Stato.
Giurisprudenza: Corte Costituzionale, sent. n.73/2005; Cass. n.5994/2012
Tali decisioni affermano la natura di tributo erariale del contributo unificato (destinato alla tesoreria dello Stato), con conseguente esclusione della possibilità che il versamento sia effettuato a favore del Comune.
Codice di procedura civile, artt.112, 132, 360
La Corte richiama i principi processuali di specificità delle censure in Cassazione (art.366 c.p.c. richiamato in motivazione) e la correttezza del giudizio di ammissibilità e motivazione delle decisioni; il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dal DPR n.115/2002 si applica solo alle amministrazioni pubbliche espressamente ammesse da norme di legge; in assenza di una disposizione che includa i Comuni, questi non possono beneficiare della prenotazione a debito.
- Il contributo unificato ha natura di tributo erariale e il relativo versamento è effettuato alla tesoreria dello Stato; i Comuni non possono assumerne il pagamento in luogo dello Stato senza previsione normativa.
- Se un ente pubblico territoriale non è espressamente previsto dalla legge tra le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito, esso è tenuto al versamento del contributo unificato e alla eventuale corresponsione delle sanzioni per ritardo.
- Per estendere la prenotazione a debito ad altre amministrazioni (es. enti locali) è necessario un intervento normativo specifico (come avvenuto per le Agenzie fiscali); la circolare ministeriale non sostituisce la disciplina di rango legislativo.
- In impugnazioni avanti la Corte di Cassazione occorre rispettare il principio di specificità delle censure e fornire la trascrizione/indicazione degli atti impugnati per consentire alla Corte di valutare le doglianze; censure generiche o non specificamente fondate sono inammissibili.
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