Sentenza del 27/01/2017 n. 2065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2006, con i quali erano stati contestati ricavi presunti pari a 88.860 euro, a fronte di ricavi dichiarati pari a zero. La ricorrente sosteneva che il sequestro giudiziario delle quote sociali e la conseguente amministrazione giudiziaria avessero impedito lo svolgimento dell’attività e quindi giustificassero la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994. In Cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 724/1994 e un vizio di motivazione, affermando inoltre che il sequestro avesse riguardato l’intero capitale sociale e non soltanto il 5%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, per il 2006, la presunzione di reddito minimo prevista dalla disciplina sulle società di comodo, ponendo sulla società l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà che avessero reso impossibile conseguire i ricavi minimi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, che consentiva la disapplicazione automatica della disciplina per le società sottoposte a sequestro o amministrazione giudiziaria, non poteva applicarsi retroattivamente all’anno 2006. Inoltre, secondo gli accertamenti di fatto dei giudici di merito, il sequestro era intervenuto soltanto alla fine del 2006 e riguardava, comunque, le quote e i beni riferibili al socio titolare del 5%. Tali valutazioni non erano riesaminabili in sede di legittimità, in assenza di effettive violazioni di legge o di una motivazione illogica. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 3
Si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle percentuali previste dalla legge.
La norma introduce una presunzione legale di reddito minimo per le società non operative, determinato mediante parametri collegati al valore dei beni patrimoniali. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria adeguata.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis
In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
La disapplicazione richiede la dimostrazione di circostanze oggettive e concretamente impeditive, non essendo sufficiente una generica inattività o la mera allegazione di difficoltà gestionali.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-ter
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo senza presentare istanza di interpello.
La norma consente all’Agenzia delle Entrate di individuare ipotesi di disapplicazione automatica, ma tali ipotesi operano nei limiti temporali stabiliti dal relativo provvedimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
La società interessata può richiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive.
La disposizione costituisce il procedimento mediante il quale il contribuente può chiedere la disapplicazione della normativa antielusiva quando ricorrono specifiche situazioni oggettive.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008
Possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo le società sottoposte a sequestro penale o a confisca, o in altre fattispecie analoghe nelle quali sia stato nominato un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera dal periodo d’imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e per i periodi successivi.
Il provvedimento riconosce una causa di disapplicazione automatica per le società sottoposte a sequestro o amministrazione giudiziaria, ma la Corte ha escluso che tale disciplina potesse applicarsi retroattivamente al periodo d’imposta 2006.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia di società di comodo, l’onere probatorio deve essere coordinato con la presunzione speciale prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994: una volta applicata la presunzione, spetta alla società dimostrare le circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Cassazione può verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme e l’esistenza di un effettivo vizio motivazionale, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove.
Massime di principio
- La disciplina sulle società di comodo opera attraverso una presunzione legale di ricavi e reddito minimo basata sui beni posseduti dalla società; la mancata operatività effettiva non esclude automaticamente l’accertamento.
- Il contribuente che invoca la disapplicazione deve dimostrare con elementi concreti, documentati e riferiti allo specifico periodo d’imposta che circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà hanno reso impossibile raggiungere le soglie presunte.
- Un sequestro o un’amministrazione giudiziaria rilevano soltanto se la relativa disciplina era applicabile ratione temporis e se la misura ha concretamente impedito l’attività nel periodo considerato; un provvedimento successivo non può essere applicato retroattivamente.
- La mera inattività storica della società, l’assenza di atti gestori o generiche difficoltà di mercato non bastano, da sole, a superare la presunzione di reddito minimo.
- In sede di Cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia radicalmente illogica, incoerente o ometta l’esame di un fatto decisivo.
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