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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27663/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva acquistato, con atto di compravendita del 23 maggio 2008, un fabbricato commerciale e tre capannoni pertinenziali siti in Ragusa. L’Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di rettifica e liquidazione, elevando ai fini delle imposte ipocatastali il valore dichiarato in atto da euro 1.200.000 a euro 3.330.000, con richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR, su appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione rideterminando il valore complessivo del compendio in euro 2.673.000. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte aveva sospeso il processo perché la ricorrente aveva comprovato l’accesso alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6; la contribuente aveva depositato domanda di definizione e quietanza di versamento della prima rata. Poiché però non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta notificato alcun diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, la Corte ha rilevato la sussistenza della causa legale di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha ritenuto applicabile l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, osservando che, dopo la sospensione del processo per l’adesione alla definizione agevolata, non era stata depositata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e non era stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. In conseguenza dell’estinzione, le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, valorizzando il fatto che la definizione del giudizio era dipesa dall’esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10

    "Le controversie definibili non sono sospese..."

    La Corte ha richiamato la disciplina della sospensione del processo a seguito di richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, evidenziando che il giudizio resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 se viene depositata la domanda e la prova del versamento della prima rata.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."

    Il diniego della definizione, se emesso, deve essere notificato entro il termine indicato; in difetto, rileva ai fini della prosecuzione/estinzione secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto..."

    La mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine finale determina l’estinzione del processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la definizione del giudizio è dipesa dall’esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia fiscale rientra nella definizione agevolata e il contribuente deposita domanda e prova del pagamento della prima rata, il processo resta sospeso secondo la disciplina speciale fino al termine previsto dalla legge.
  • Se, nei termini fissati dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali, non viene depositata istanza di trattazione e non interviene un diniego tempestivamente notificato, il giudizio va dichiarato estinto.
  • L’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
  • In caso di estinzione del processo conseguente all’adesione a una procedura di definizione agevolata, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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