Cassazione Civile, Ordinanza n. 32193/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia trae origine da un'espropriazione immobiliare intrapresa da un istituto di credito, poi succeduto in giudizio dalla cessionaria del credito, su beni pervenuti ai debitori per successione ereditaria. Per ottenere la continuità delle trascrizioni, la creditrice chiedeva l'accertamento che i debitori avessero acquistato i beni pignorati per effetto di una duplice successione: dapprima l'acquisto da parte di una de cuius, poi il trasferimento ai convenuti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, negando che la prima erede avesse accettato tacitamente l'eredità del proprio dante causa. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto provata l'accettazione tacita dell'eredità sulla base della voltura catastale dei beni ereditari. I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 476 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva qualificato la voltura catastale come accettazione tacita senza svolgere la necessaria indagine sulla concreta volontà del chiamato all'eredità e, in sostanza, senza verificare che l'atto fosse riferibile a quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto, sulla base dei certificati catastali storici, che la pratica di volturazione era stata eseguita certamente anche nel nome e nell'interesse della chiamata all'eredità; tale accertamento rendeva applicabile il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la voltura catastale può integrare un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e dunque rivelare un'accettazione tacita, purché riferibile al successibile. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione circa la sussistenza di un'accettazione tacita di eredità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e come tale non censurabile in cassazione se immune da errori logici o giuridici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore della controricorrente e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 476 c.c.
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare, purché l'atto sia riferibile al successibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La voltura catastale di beni ereditari può integrare un atto di accettazione tacita dell'eredità quando, all'esito dell'accertamento di merito, risulti che sia stata compiuta nel nome e nell'interesse del chiamato.
- L'accettazione tacita dell'eredità deve risultare da un comportamento del successibile, non di terzi; se l'attività materiale è svolta da altri, occorre dimostrare il conferimento di una delega, una ratifica successiva o comunque la riferibilità dell'atto al chiamato.
- L'accertamento della sussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità è tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per errori di diritto o vizi logici manifesti.
- Ai fini della continuità delle trascrizioni e della tutela del creditore procedente, il giudice può valorizzare la documentazione catastale per accertare l'avvenuto acquisto ereditario dei beni pignorati.
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