Sentenza n. 486/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1562/2024 emessa in data 26 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi tre anni scolastici, oltre al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1562/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando altresì l’Amministrazione al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano e che tale sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provveda entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché, in rapporto alla modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una valenza soltanto simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto alla docente dalla sentenza del Tribunale di Milano.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La norma è richiamata quale ulteriore presupposto applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla modesta entità dell’obbligazione, avrebbe una funzione esclusivamente simbolica.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile all’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- In caso di mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, per la modesta entità dell’obbligazione, la sua misura avrebbe una valenza esclusivamente simbolica.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
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