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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di deposito dell’indennità, comunicazioni di costituzione dei depositi definitivi, decreto relativo al metanodotto Recanati-Foligno per l’elenco dei proprietari nel Comune di Serravalle di Chienti e verbale di immissione in possesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato atti adottati nell’ambito del procedimento di asservimento e di determinazione o deposito dell’indennità connesso alla realizzazione del metanodotto Recanati-Foligno. Con atto depositato l’8 giugno 2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, riferita al mutamento dei presupposti sui quali il ricorso era stato originariamente incardinato, chiedendo la compensazione delle spese. Snam Rete Gas non si è opposta alla dichiarazione di improcedibilità, ma ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese anche per lite temeraria. Le amministrazioni statali non si sono opposte alla definizione in rito e si sono rimesse al Collegio sulle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e del mutamento dei presupposti della controversia. Ai fini della regolazione delle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale: ha ritenuto che l’impugnazione del decreto di asservimento sarebbe stata irricevibile e che la controversia relativa alla corresponsione dell’indennità appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha quindi condannato il ricorrente a pagare a Snam Rete Gas 1.000 euro per onorari di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA. Non è stata accolta una specifica condanna per lite temeraria. Le spese sono state compensate con le amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per ragioni equitative.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso determina l’improcedibilità del giudizio, quando il ricorrente dichiari che sono mutati i presupposti sui quali l’impugnazione era stata originariamente proposta.
  • In sede di regolazione delle spese di un giudizio dichiarato improcedibile, il giudice amministrativo può applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito della controversia sulla base delle questioni dedotte.
  • L’impugnazione di un decreto di asservimento è soggetta alla verifica della tempestività e può essere dichiarata irricevibile se proposta oltre il termine di decadenza.
  • La controversia relativa alla corresponsione dell’indennità connessa all’asservimento o all’espropriazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto affermato nella decisione ai fini della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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