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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26989/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 19/09/2022 del Tribunale di Napoli-Nord che, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2019, divenuta irrevocabile l'11/01/2020). Il giudice dell'esecuzione aveva motivato la revoca rilevando che, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza concessiva, la Capone aveva commesso un ulteriore reato per il quale il Tribunale di Napoli-Nord aveva emesso sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (sentenza del 17/01/2020, irrevocabile il 16/06/2020). Il ricorrente deduce incompetenza del giudice che ha disposto la revoca ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'ultimo provvedimento irrevocabile idoneo a determinare la competenza era la sentenza della Corte d'appello del 27/09/2019 (definitiva l'11/01/2020) e che il proscioglimento ex art. 131-bis non può radicare la competenza del giudice dell'esecuzione perché non comporta effetti esecutivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il criterio di competenza dell'art. 665 c.p.p. fa riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile che abbia effetti esecutivi; ha inoltre precisato che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è idoneo, in quanto tale, a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione perché non necessita di esecuzione e non produce effetti esecutivi rilevanti. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Napoli-Nord che aveva disposto la revoca è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale ordinario di Napoli quale giudice dell'esecuzione competente per decidere sulla richiesta del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo pratico per la revoca della sospensione condizionale della pena (n.1); la Corte non discute il contenuto della disposizione, ma riguarda il motivo che ha determinato la revoca.

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'eccezione secondo cui, se in appello la pronuncia è stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, la competenza per l'esecuzione resta al giudice di primo grado; la Corte richiama questo criterio per delineare quando la competenza spetta al primo grado o al giudice di appello.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio generale richiamato: in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. La Corte precisa che il criterio si applica solo ai provvedimenti aventi effettiva rilevanza esecutiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto non comporta, di per sé, effetti esecutivi o necessità di esecuzione; pertanto non è idonea a trasferire la competenza del giudice dell'esecuzione secondo l'art. 665 c.p.p., salvo il caso in cui il proscioglimento contenga statuizioni di carattere esecutivo (es. misure di sicurezza o disposizioni patrimoniali).

Massime di principio

  • La competenza per i procedimenti di esecuzione si determina, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., con riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile che produca effetti esecutivi; provvedimenti privi di effetti esecutivi non mutano la competenza.
  • Il proscioglimento ex art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) è normalmente privo di efficacia esecutiva e quindi non può, di regola, far conseguire al giudice che lo ha pronunciato la qualità di giudice dell'esecuzione.
  • Se, invece, un provvedimento di proscioglimento o altra pronuncia contiene statuizioni esecutive (misure di sicurezza, obblighi patrimoniali, restituzioni, annotazioni nel casellario), allora quel provvedimento può concorrere a determinare la competenza dell'organo esecutivo.
  • Quando è stato proposto appello e la sentenza di secondo grado ha confermato o riformato solo la pena, la competenza per l'esecuzione rimane normalmente al giudice di primo grado; la competenza passa al giudice di appello se la sentenza di secondo grado ha operato una riforma sostanziale.
  • Prassi operativa: prima di proporre istanze o procedimenti esecutivi, verificare quale sia l'ultimo provvedimento irrevocabile con effetti esecutivi (consultare il casellario giudiziale e le pronunce definitive) e instaurare l'azione davanti al giudice correttamente competente per evitare annullamenti per incompetenza.

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