Cassazione Penale, Sentenza n. 47941/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati ascritti agli artt. 644 e 56-629 c.p., entrambi aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente propone due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che non è stato tenuto conto del rilievo a discarico costituito dalla richiesta della persona offesa di un incontro per ridefinire la propria posizione; (2) violazione di legge e carenza di motivazione nella scelta della misura custodiale, sostenendo che sarebbero state possibili misure meno afflittive idonee a tutelare la collettività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, avendo gli imputati reiteratamente rappresentato alle vittime il coinvolgimento di soggetti della criminalità organizzata con effetto intimidatorio; ha confermato che le misure meno afflittive erano inidonee a fronte della personalità dell'indagato e dei suoi appoggi nella criminalità locale, e ha osservato che l'aggravamento cautelare è conseguenza anche della successiva emergenza della contestazione ex art. 416-bis.1 (richiamo all'art. 275, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'adempimento di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
Norma relativa al reato di usura, contestato al ricorrente come fatto-base del procedimento.
artt. 56 e 629 c.p.
Riferimento alle norme penali indicate nel capo di imputazione; in combinato disposto con l'art. 644 nel quadro fattuale contestato.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del "metodo mafioso" riconosciuta in presenza di ripetute rappresentazioni intimidatorie del coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata; la Corte l'ha ritenuta sussistente sulla base del quadro probatorio.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamato per spiegare che la precedente minore misura cautelare era conseguenza della mancata contestazione iniziale dell'aggravante, la quale è emersa successivamente, giustificando il mutamento della misura.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti conseguenti alla mancata remissione in libertà del ricorrente in seguito al provvedimento impugnato.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise - Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Sirneoli)
Precedenti della Corte di legittimità richiamati per confermare i principi interpretativi sul riconoscimento del metodo mafioso e sull'irrigidimento delle misure cautelari quando gli elementi indiziari e la personalità dell'indagato lo giustificano.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando le condotte intimidatorie consistono in ripetute rappresentazioni del coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata al fine di ottenere o recuperare crediti: il rilievo intimidatorio va valutato nel complesso delle condotte e del loro effetto sulle vittime.
- La disponibilità della persona offesa a collaborare o a chiarire la propria posizione non annulla automaticamente la valutazione dell'effetto intimidatorio: tale elemento va inserito nel più ampio contesto probatorio e confrontato con le altre indicazioni di pericolo.
- La scelta della custodia cautelare in carcere è legittima quando emerga un "periculum libertatis" fondato su gravi indizi, personalità criminogenica e collegamenti con la criminalità organizzata; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione della congruità delle misure e le loro motivate scelte sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Se nel corso delle indagini emergono aggravanti non contestate inizialmente, l'inasprimento della misura cautelare è giustificabile secondo le regole del procedimento (cfr. art. 275, comma 3 c.p.p.).
- I ricorsi che non svolgono un confronto puntuale e specifico con la motivazione dei giudici di merito, o che chiedono una nuova valutazione del compendio indiziario, sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in Cassazione.
- La presentazione di motivi generici o non perspicui può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'assorbimento di sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme procedurali.
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