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Sentenza

Sentenza n. 1435/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accoglimento delle seguenti domande: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come un rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione di procedere al rilascio a favore della Società ricorrente di titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nel quale sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto, il suo rinnovo senza soluzione di continuità; 3) in ipotesi, ACCERTARE il diritto al serio ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima che saranno ex art. 49 cod. nav. perdute allo spirare del corrente periodo transitorio; 4) in ipotesi, ACCERTARE la misura di tale indennizzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bar Mario di Gambuti M. e Figli S.a.s. il 14/3/2024: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 (doc. n. 13), pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dal 18 dicembre 2023, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO»; - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 14 dicembre 2023; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ BAR MARIO DI GAMBUTI M. E FIGLI S.A.S. il 17\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione 529 del 23 dicembre 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dall’8 gennaio 2025, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN PROSECUZIONE DELLE INDICAZIONI DETTATE CON LA DELIBERAZIONE 275/2023 IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166» (doc. n. 11); - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 529/2024; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 e n. 529 del 23 dicembre 2024, recanti linee di indirizzo sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e sull'applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni comunali e gli atti presupposti o applicativi, chiedendo l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, nonché l'inapplicabilità della disciplina europea e nazionale in materia di evidenza pubblica e cessazione delle concessioni, in ragione dell'origine anteriore del rapporto. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. In via subordinata, ha domandato l'accertamento del diritto a un ristoro economico per le utilità perdute alla cessazione del rapporto e la determinazione dell'indennizzo, prospettando questioni pregiudiziali europee e di legittimità costituzionale.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, la società ricorrente, con memoria del 22 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese. Il TAR ha rilevato che la parte può disporre dell'azione sino alla ritenzione della causa in decisione e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, anche in considerazione dell'adesione del Comune resistente e della definizione in rito della controversia. Il giudice non ha esaminato nel merito le questioni relative alle concessioni demaniali marittime, al diritto dell'Unione, alla normativa nazionale o all'indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Indicato nelle domande originarie quale fondamento delle richieste di condanna e di adozione delle misure conseguenti; nessuna interpretazione è stata svolta, poiché il giudizio è stato definito in rito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla prosecuzione del giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'attualità dell'interesse ad agire quando la parte abbia dichiarato di non avervi più interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito senza esame delle questioni di merito dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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