Sentenza del 21/04/2016 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Istanza di rimborso - termine decadenziale - dies a quo - giorno del versamento in acconto - è tale - decorso del termine dal versamento del saldo - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso. In particolare, occorre stabilire se il termine decorra dal versamento del saldo oppure già dal precedente versamento in acconto, quando la ragione del rimborso era già esistente e conoscibile al momento dell'acconto, ad esempio perché gli importi anticipatamente versati eccedevano l'imposta complessivamente dovuta.
La decisione
È stato affermato che il termine decadenziale decorre dalla data del versamento dell'acconto e non da quella del saldo, purché il presupposto del rimborso fosse già fondato al momento del primo versamento. Pertanto, il contribuente non può differire il dies a quo fino al saldo quando l'eccedenza o l'inesistenza dell'obbligazione tributaria erano già oggettivamente riscontrabili in precedenza. Il principio è conforme a Cass. n. 5653 del 12 marzo 2014.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina il termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate. Il termine decorre dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione e, se tale diritto è già configurabile al momento dell'acconto, il dies a quo coincide con la data di tale versamento.
Cassazione civile, sentenza n. 5653 del 12 marzo 2014
La pronuncia sostiene che, ai fini del termine per chiedere il rimborso, rileva il primo versamento quando già allora sussisteva la ragione dell'indebito; il successivo versamento del saldo non riapre né sposta il termine decadenziale.
Massime di principio
- Per individuare il termine di decadenza di un'istanza di rimborso, occorre verificare quando è sorto concretamente il diritto alla restituzione, non limitarsi alla data dell'ultimo pagamento.
- Se l'eccedenza o l'indebito erano già esistenti e riconoscibili al momento dell'acconto, il termine decorre da quel versamento.
- Il versamento del saldo costituisce un nuovo dies a quo solo se la ragione del rimborso è sorta, o è divenuta oggettivamente accertabile, soltanto in quel momento.
- È opportuno ricostruire separatamente ogni versamento e il momento in cui si è manifestato il presupposto del rimborso, presentando l'istanza entro il termine più prudenziale decorrente dal primo pagamento interessato.
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