Cassazione Civile, Ordinanza n. 26427/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
Un passeggero ha agito contro una compagnia aerea lamentando che, nel viaggio di ritorno da Male a Mosca, il volo fosse partito con un ritardo di circa 45 minuti; a causa di tale ritardo non aveva potuto imbarcarsi sulla coincidenza prenotata Mosca-Roma ed era stato riprotetto sul volo del giorno successivo per Bologna anziché per Roma, con conseguenti disagi e danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale aveva confermato la condanna della compagnia al risarcimento di euro 600. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle condizioni generali di trasporto e delle norme sul contratto di trasporto, sostenendo che gli orari non erano garantiti; 2) errata applicazione del Regolamento CE n. 261/2004 a una fattispecie che, secondo la ricorrente, ne sarebbe esclusa perché relativa a volo in partenza da Paese extra-UE operato da vettore non comunitario, con conseguente applicabilità della Convenzione di Varsavia e non del regolamento europeo, oltre a censura sulla liquidazione del danno patrimoniale; 3) violazione delle norme sul danno risarcibile e sulla liquidazione equitativa, per mancanza di prova del danno e per inesistenza di una lesione di diritti fondamentali idonea a fondare il danno non patrimoniale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione del danno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi. Ha affermato che la fattispecie rientra nell'ambito della Convenzione di Varsavia del 1929, la quale prevede espressamente la responsabilità del vettore per il danno da ritardo nel trasporto aereo. Da ciò deriva che il vettore è tenuto a rispettare gli orari di viaggio e, in mancanza di prova liberatoria, il ritardo integra inadempimento contrattuale. La Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità contrattuale, il passeggero deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al vettore dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile. Ha inoltre confermato che i danni conseguenti al ritardo e alla perdita della coincidenza sono conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento e che è risarcibile anche il danno non patrimoniale, quando il ritardo abbia inciso in modo apprezzabile sulla libertà di movimento e sulla disponibilità del tempo del passeggero. Quanto al Regolamento CE n. 261/2004, la Corte ha chiarito che il giudice di merito non lo ha applicato direttamente, ma lo ha usato solo come parametro per la quantificazione equitativa del danno. Ha quindi escluso il vizio di motivazione apparente e ha confermato la condanna al pagamento di euro 600, oltre spese del giudizio di cassazione e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 2002 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle condizioni generali di trasporto e alla dedotta inesistenza di un obbligo di rispetto rigoroso degli orari.
art. 1678 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di contratto di trasporto.
art. 1681 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del vettore.
art. 1341 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alle condizioni generali di contratto.
Regolamento CE n. 261/2004
la Corte ha affermato che, nel caso concreto, non era direttamente applicabile alla fattispecie, ma poteva essere usato solo come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno.
art. 1218 c.c.
richiamato quale norma sulla responsabilità contrattuale e sul riparto dell'onere probatorio nell'inadempimento.
art. 1223 c.c.
richiamato come criterio per individuare i danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: il creditore prova titolo e inadempimento allegato, il debitore prova il fatto estintivo o liberatorio.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'errore interpretativo nell'applicazione della disciplina europea.
Convenzione di Varsavia del 1929
la Corte ne ha tratto la regola secondo cui il vettore è responsabile del danno risultante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
art. 2059 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il riconoscimento del danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto invece risarcibile il pregiudizio non patrimoniale da limitazione della libertà di movimento e del tempo.
art. 1226 c.c.
richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
art. 1126 c.c.
citato nel testo del motivo, ma non risulta un preciso sviluppo interpretativo della Corte.
art. 113, co. 2, c.p.c.
citato nel testo del motivo in relazione al criterio equitativo di liquidazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 380 bis, co. 1, c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasporto aereo internazionale, il ritardo del volo può integrare inadempimento contrattuale del vettore e fondare responsabilità risarcitoria quando il passeggero alleghi il contratto e l'inadempimento, restando a carico del vettore la prova liberatoria dell'esatto adempimento o della causa non imputabile.
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore danneggiato deve provare la fonte del rapporto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della propria obbligazione.
- Il danno risarcibile da ritardo nel trasporto aereo comprende non solo le conseguenze patrimoniali immediate e dirette, ma può includere anche un danno non patrimoniale quando il disservizio incida in modo apprezzabile sulla libertà di movimento, sulla disponibilità del tempo e sulla circolazione del passeggero.
- Quando una disciplina sovranazionale non si applica direttamente al caso concreto, i criteri ivi previsti possono essere utilizzati soltanto come parametro orientativo per la liquidazione equitativa del danno, senza trasformarsi nella base normativa principale della condanna.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la decisione espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della liquidazione e il percorso logico seguito per collegare il pregiudizio allegato ai criteri di quantificazione adottati.
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