Sentenza n. 4239/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 14049/2023, pubblicata in data 29/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, sull'attribuzione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici e corresponsione degli interessi. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, documentato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, per la parte riguardante la ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, stabilendo che il commissario provveda agli atti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della ricorrente, della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama, in particolare, l'articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
"fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato"
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
"inutile decorso del termine ne ante quem"
L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
DPCM 28 novembre 2016
"secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016"
Le modalità e condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici della Carta docente devono essere quelle stabilite dal DPCM richiamato nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento, nominare sin da subito un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre a carico dell'amministrazione le spese della funzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Una volta scaduto inutilmente il termine assegnato per l'adempimento, spetta alla parte interessata comunicare la perdurante inerzia all'amministrazione e attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta, secondo le modalità stabilite dal giudice dell'ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →