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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20194/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i fatti descritti al capo 3 dell'imputazione qualificandoli come estorsione. I motivi di ricorso sostenevano, in sintesi, un errore di qualificazione (propugnando una più mite configurazione di truffa c.d. "vessatoria" o esercizio arbitrario delle proprie ragioni), il travisamento del compendio probatorio e contestavano la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento di attenuanti. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per manifesta genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, confermando che la Corte di merito aveva correttamente valutato la condotta come estorsiva in quanto caratterizzata da minaccia seria ed esplicita idonea a coartare la volontà della vittima, la quale aveva consegnato la somma richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per manifesta infondatezza e assoluta genericità ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In sostanza è stata confermata la qualificazione dei fatti come estorsione, rigettate le istanze difensive di diversa qualificazione e di attenuanti, e ritenuta congrua la dosimetria della pena operata dalla Corte di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. - comma 3

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulti manifestamente infondato o generico e non confronti adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    art. 581 e art. 591 c.p.p.

    Richiamati in combinato per i presupposti di ammissibilita' e per i limiti del sindacato di legittimità; i motivi generici che non esplicitano la correlazione con la decisione sono inammissibili.

  • art. 629 cod. pen.

    La norma sull'estorsione è stata ritenuta applicabile: elemento caratterizzante è la costrizione della vittima mediante una minaccia idonea ex ante a coartare la volontà, anche se il male minacciato fosse poi irrealizzabile.

  • art. 640, secondo comma cod. pen.

    La c.d. truffa vessatoria è stata esclusa: la Corte di merito ha valutato che la condotta non rientrava nella manipolazione fraudolenta della volontà ma nella coazione reale e idonea a costringere la vittima.

  • art. 393 cod. pen.

    Citato quale alternativa prospettata dalla difesa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza); la Corte ha escluso tale qualificazione in favore dell'estorsione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena comminata dalla Corte di merito, fissata in misura non distante dai minimi edittali in relazione ai criteri indicati dall'articolo.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e un diretto confronto con la motivazione della decisione impugnata; la genericità o la mera reiterazione di censure già disattese in appello determina l'inammissibilità.
  • La distinzione tra estorsione e truffa c.d. vessatoria si basa sulla natura della pressione sulla volontà della vittima: è decisiva l'idoneità coercitiva ex ante della minaccia (se piega la volontà) e non l'effettiva realizzabilità del male prospettato.
  • La circostanza che la vittima abbia effettivamente consegnato denaro a seguito della minaccia rafforza la valutazione di coazione e può essere valutata come prova dell'efficacia intimidatoria.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rinnovata valutazione della capacità dimostrativa delle prove già valutate dal merito; questioni di merito mal poste in cassazione sono inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o di una diversa qualificazione giuridica è necessario fornire elementi concreti e specifici che mettano in discussione la motivazione di merito, non mere affermazioni generiche.
  • In caso di inammissibilità per colpa nel ricorso può seguire la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali; pertanto è importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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