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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23474 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che la cartella di pagamento relativa alla liquidazione IRPEF ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 fosse stata notificata tempestivamente il 15 marzo 2008. Secondo l'Amministrazione, il termine applicabile sarebbe scaduto il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente ha invece sostenuto, come riconosciuto dai giudici di merito, che la notifica fosse tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificare la cartella. In base alla disciplina introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2004 la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché la notifica è avvenuta il 15 marzo 2008, oltre il termine del 31 dicembre 2007, la pretesa è risultata tardiva. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.200 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi. Le somme risultanti da tale attività devono essere riscosse mediante cartella notificata entro il termine decadenziale previsto dalla legge.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 17 e 25

    Prevedono la disciplina dei termini e delle modalità di formazione e notificazione della cartella di pagamento; nel caso concreto, tali disposizioni devono essere coordinate con i termini speciali introdotti nel 2005.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    Per le dichiarazioni presentate, a decorrere dal 2004, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    Ha fissato termini decadenziali specifici per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Per le dichiarazioni presentate dal 2004, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005

    Ha determinato l'intervento legislativo volto a stabilire termini certi di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Quando la riscossione deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale specificamente previsto dalla legge applicabile all'anno di presentazione della dichiarazione.
  • Il termine di decadenza deve essere calcolato con riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione e non semplicemente all'anno d'imposta cui si riferisce il debito.
  • Una notifica effettuata oltre il termine decadenziale rende illegittima la cartella, anche se il tributo risulta dalla dichiarazione del contribuente.
  • In presenza di modifiche normative sui termini di notifica, occorre verificare la disciplina transitoria e individuare la norma vigente in relazione all'anno di presentazione della dichiarazione.
  • La decadenza dell'Amministrazione per tardiva notificazione può essere rilevata e fatta valere dal contribuente nel giudizio tributario; se accertata, comporta l'annullamento della pretesa riscossa mediante la cartella.

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