Ordinanza n. 1069/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto fotovoltaico da 16,128 MW e opere di connessione
Esito
La controversia
La società ha impugnato la determinazione provinciale che ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi, nonché gli atti presupposti, tra cui i pareri negativi regionali e comunali, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti di pianificazione e regolamentazione indicati in epigrafe. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato di avere presentato un’istanza ex art. 27 d.lgs. 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale nell’ambito della procedura PNIEC-PNRR, sostenendo che l’eventuale definizione positiva di tale procedimento e il conseguente rilascio dell’autorizzazione unica avrebbero fatto venir meno il proprio interesse alla decisione del ricorso. Poiché l’esito e i tempi del procedimento non dipendono dalla ricorrente, il Collegio ha ritenuto necessario verificare l’effettivo stato di avanzamento della procedura e la permanenza dell’interesse ad agire. L’ordinanza non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti contro la determinazione provinciale.
La decisione
Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sul ricorso e ha disposto il rinnovo dell’incombente istruttorio già ordinato con una precedente ordinanza, rimasto ineseguito dall’amministrazione statale. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrà depositare, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata e dettagliata sull’effettivo stato di avanzamento del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale relativo alla procedura indicata, specificando le fasi ancora necessarie e le presumibili tempistiche per la conclusione. L’incombente è stato posto in comunicazione anche alla parte ricorrente, che ne è stata onerata. Il Collegio ha avvertito che l’eventuale ulteriore inottemperanza sarà segnalata alle autorità competenti per la valutazione di possibili profili di responsabilità del responsabile del procedimento. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 7 giugno 2027. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’atto impugnato né sulla permanenza dell’interesse ad agire.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza presentata per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale nell’ambito della procedura PNIEC-PNRR.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato nell’ambito degli atti presupposti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il ricorrente rappresenta che la definizione di un procedimento amministrativo parallelo potrebbe determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria per accertare lo stato effettivo di tale procedimento e verificare la permanenza della condizione dell’azione.
- L’istruttoria processuale può essere rinnovata quando il precedente ordine istruttorio sia rimasto ineseguito e l’acquisizione di informazioni documentate sul procedimento amministrativo parallelo sia necessaria per decidere, anche in ordine alla permanenza dell’interesse ad agire.
- La relazione istruttoria sull’avanzamento di un procedimento amministrativo deve indicare, in modo documentato, le attività già compiute, le fasi ancora necessarie e le presumibili tempistiche di conclusione.
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