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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 44/2025 in data 23 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 44/2025, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’integrale mancata esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 28 gennaio 2025, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Parma. Ha chiesto inoltre l’esecuzione della parte della sentenza relativa alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario non era stato eseguito e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha considerato idonea la notificazione effettuata alla casella PEC istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha tuttavia escluso l’esecuzione della condanna alle spese di lite distratte in favore del difensore, poiché tale distrazione determina un credito personale ed esclusivo dell’avvocato, unico legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l’ottemperanza per tale parte; il difensore non si era costituito in proprio. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente: il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione la carta docente o altro equipollente per i due anni scolastici riconosciuti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato il decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi e di condanna da essa derivanti.
  • La notificazione della sentenza a una casella PEC istituzionale dell’amministrazione, individuata come domicilio digitale del ministero destinatario, è idonea a far decorrere il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione, purché l’indirizzo sia funzionale alla ricezione degli atti giudiziari.
  • Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il relativo credito appartiene personalmente ed esclusivamente al difensore; il cliente assistito non è legittimato a chiedere, per tale parte, l’esecuzione del giudicato mediante giudizio di ottemperanza se il difensore non agisce in proprio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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