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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13373/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Rieti del 05/10/2023 che aveva confermato il decreto del GIP del 31/07/2023 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente) di somme e beni riconducibili a società cooperative e, in subordine, sui conti e sugli immobili/mobili dell'indagato. I difensori denunciavano, tra l'altro, la mancanza o l'apparenza di motivazione sul "periculum in mora" rispetto al sequestro dei beni personali dell'indagato, l'erronea applicazione e quantificazione delle norme tributarie utilizzate per fondare il profitto del reato e la duplicazione del profitto con riferimento a indebita compensazione e omessi versamenti contributivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo dei ricorsi ritenendo che il decreto di sequestro fosse privo della necessaria motivazione sul "periculum in mora" in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni personali dell'indagato. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (c.d. Ellade), ha affermato che la motivazione deve spiegare le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del giudizio e il concreto rischio che i beni si disperdano o siano alterati. Perché il decreto non conteneva alcuna motivazione specifica sul pericolo di dispersione dei beni dell'indagato (le considerazioni su prestanome si riferivano alle società), l'assenza motivazionale non poteva essere sanata dal tribunale del riesame. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata sia del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente emesso dal GIP il 31/07/2023, con ordine di dissequestro e restituzione delle cose all'avente diritto; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del sequestro preventivo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione in ordine al "periculum in mora" quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alle esigenze di motivazione del provvedimento cautelare e alla valutazione del periculum in mora.

  • art. 12-bis d.lgs. n.74/2000

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente nei reati tributari; la sentenza applica i principi di motivazione anche a questa forma di confisca.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n.74/2000

    Riferimento ai reati tributari contestati come base del profitto da confiscare; questioni di qualificazione e quantificazione sono state sollevate ma assorbite.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n.74/2000

    Norma richiamata tra le contestazioni per la determinazione del profitto e della responsabilità fiscale; menzionata fra i capi oggetto di sequestro.

  • art. 2, comma 1-bis, l. n. 638/1983

    Richiamata con riferimento a profili contributivi e fiscali oggetto di sequestro a titolo di profitto del reato, anche ai soli fini del sequestro diretto.

  • art. 1, lett. f), d.lgs. n.74/2000

    Rilevante per la quantificazione dell'imposta evasa contestata; oggetto di censure sulla corretta applicazione e motivazione.

  • Sentenza Sezioni Unite n.36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio di diritto secondo cui il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione concisa anche sul periculum in mora, rapportata alle esigenze anticipatorie della confisca; principio esteso dalla Corte alla confisca per equivalente.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) deve motivare specificamente il "periculum in mora" rispetto ai beni dell'indagato: non è sufficiente una motivazione generica o riferita solo ai beni di società collegate.
  • Le corti di merito non possono integrare ex post una motivazione mancante nel decreto originario: la carenza motivazionale del provvedimento impeditivo comporta l'annullamento senza rinvio quando il vizio è essenziale.
  • I principi stabiliti dalla sentenza Sez. U. "Ellade" si applicano anche al sequestro per equivalente: il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la fine del processo per effettuare la confisca.
  • Se il pericolo di dispersione è fondato su fattori come l'uso di prestanome o interposizioni, il decreto deve collegare espressamente tali elementi ai beni specifici sottoposti a sequestro e all'indagato.
  • In impugnative simili, è strategico contestare prioritariamente la motivazione del periculum in mora: se accolta, può rendere assorbenti le altre questioni di merito relative alla quantificazione del profitto.
  • Quando il sequestro riguarda sia patrimonio sociale che personale, la motivazione deve distinguere le ragioni del periculum per ciascuna categoria di beni; la mancanza di distinzione può compromettere la validità del provvedimento.

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