Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39536/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità degli imputati per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 commessi nel 2017-2018. Antonio Tagliafierro deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. lamentando che, in sede di continuazione, la Corte ha calcolato l'aumento su una pena base non ridotta dalle attenuanti (superiore al limite "fino al triplo"). Domenico Tagliafierro censura: (I) la mancata prova dei requisiti per la partecipazione al reato ex art. 74 d.P.R. 309/90; (II) la mancata riqualificazione ai sensi del comma 6 dell'art. 74; (III) vizi di motivazione su capi specifici dell'imputazione. Luigi Iovino deduce: (I) vizio di motivazione sulla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato previsto dall'art. 74; (II) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di Antonio Tagliafierro: ha ritenuto illegittimo l'aumento della pena calcolato sulla pena non ridotta dalle attenuanti e ha annullato la sentenza limitatamente all'aumento per la continuazione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. I ricorsi di Domenico Tagliafierro e di Luigi Iovino sono stati dichiarati inammissibili; per tali ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno. Quanto al merito sostanziale delle imputazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90, la Corte ha ritenuto congrua e non censurabile in sede di legittimità la motivazione dei giudici di merito, che valorizzava intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altri elementi indiziari, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 74, comma 6 (fattispecie di minore gravità). Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva valorizzato il lungo periodo di adesione al sodalizio e la personalità negativa del prevenuto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La corte chiarisce che, ai fini dell'aumento per continuazione, la pena base da prendere in considerazione è quella effettivamente determinata dopo l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti; l'aumento non può eccedere il limite previsto dall'art. 81 rispetto a tale pena base ridotta

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina le sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti; richiamata quale titolo di reato contestato agli imputati

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione al sodalizio in termini di operatività stabile e di controllo del mercato, escludendo l'applicabilità del comma 6 (ipotesi di minore gravità) quando emergono continui rifornimenti, struttura organizzativa e capacità di rifornire il mercato

  • art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990

    Comma che prevede una disciplina meno grave per forme associative di lieve entità: la sentenza di merito è stata ritenuta correttamente motivata nell'escludere tale ipotesi in presenza di elementi di sistematicità, capacità di rifornimento e controllo del mercato

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche; la Corte ricorda che il diniego delle attenuanti non richiede che il giudice si soffermi su ogni elemento favorevole, ma che consideri e risponda agli elementi ritenuti decisivi; la valutazione di merito negativa è stata ritenuta non sindacabile in cassazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in rapporto all'ammissibilità dei ricorsi e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nella continuazione la pena base su cui calcolare l'aumento va individuata dopo aver applicato attenuanti/aggravanti: l'aumento non può eccedere il triplo rispetto a quella pena effettivamente determinata
  • Per la qualificazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/90) il giudice può fondare la condanna su un insieme di elementi indiziari come intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori; tali valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e logiche
  • L'art. 74, comma 6 (ipotesi di minore gravità) richiede elementi probatori che dimostrino carattere occasionale o di limitata entità dell'attività: sistematicità, continuità dei rifornimenti, controllo del mercato e organizzazione interna sono indici contrari all'applicabilità del comma 6
  • Il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis è legittimo se il giudice valuta e motiva in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare esaurientemente ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta, salvo diversa valutazione di colpa, l'imposizione di spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie; le ragioni formali di inammissibilità vanno valutate con attenzione per evitare conseguenze economiche
  • Le impugnazioni che attengono al merito probatorio devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o che si limitano a riproporre la diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili o destinate al rigetto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.