Cassazione Penale, Sentenza n. 28898/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24/02/1998, n.58). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p., art.4 Prot. 7 CEDU, art.50 CDFUE), sostenendo che la sanzione amministrativa irrogata da Consob (€200.000) e resa definitiva avrebbe impedito l'applicazione della sanzione penale per lo stesso fatto. Ha inoltre censurato la motivazione della Corte di appello sulla proporzionalita' del cumulo sanzionatorio, lamentando che non si sia tenuto conto della misura cautelare interdittiva subita (art. 290 c.p.p.) e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la condanna di primo e secondo grado (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, sanzioni accessorie e risarcimento alla Consob) e la legittimita' del cumulo tra la sanzione amministrativa definitiva (€200.000) e la sanzione penale. La Corte ha ritenuto che il principio del ne bis in idem non escluda in assoluto il doppio binario sanzionatorio quando sussista una connessione materiale e temporale fra procedimenti e sia rispettata la proporzionalita'. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente dedotto e provato l'assenza di tale connessione e che non risultava che la sanzione amministrativa avesse completamente assorbito il disvalore penale della condotta. La Corte ha infine precisato che il reato non e' ancora prescritto (termine massimo di prescrizione rideterminato alla luce della legge n.262/2005, con scadenza 3/11/2029) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Norma sostanziale che sanziona la manipolazione del mercato; reato ascritto al ricorrente per la diffusione di una notizia idonea ad alterare il mercato (offerta fittizia di ricapitalizzazione MPS).
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla garanzia del ne bis in idem nel diritto interno; la Corte costituzionale e la giurisprudenza europea hanno precisato limiti e possibili eccezioni all'assoluta preclusione del doppio procedimento.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale della tutela giurisdizionale e delle garanzie processuali rilevanti per la disciplina del ne bis in idem.
art. 111 Cost.
Richiamato come principio costituzionale correlato alle garanzie del giusto processo e alle tutele contro il doppio processo.
art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU
Norma sovranazionale che sancisce il divieto di doppio processo per lo stesso fatto; la Corte ha esaminato la giurisprudenza CEDU che ha evoluto l'interpretazione in combinazione con la giurisprudenza della CGUE.
art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Richiamato come fonte sovranazionale che tutela contro il bis in idem nell'ordinamento UE; la Corte ha considerato l'interazione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262
"Le pene previste [...] dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[...] sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale"
Disposizione usata per il calcolo del massimo edittale e del relativo termine di prescrizione del reato contestato; ha portato al raddoppio delle pene e a determinare la scadenza della prescrizione al 3/11/2029.
Sentenza Corte EDU "Grande Stevens e altri c. Italia" (4/3/2014)
Giurisprudenza iniziale che aveva indicato il divieto di doppia sanzione quando una sanzione amministrativa ha natura sostanzialmente penale; poi temperata dalle successive decisioni europee e dalla CGUE.
Sentenza CEDU "A B c. Norvegia" (15/11/2016)
Decisione che ha ammesso possibilita' di doppio binario sanzionatorio se i procedimenti sono connessi materialmente e temporalmente; citata come criterio di riferimento per il test di connessione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (Menci, Garlsson, Di Puma)
La CGUE ha confermato che il divieto di bis in idem non e' assoluto e ha indicato condizioni in cui il cumulo di sanzioni amministrative e penali e' compatibile, richiedendo connessione e proporzionalita'.
Sentenza Corte Costituzionale n. 43 del 2018
Riconoscimento del ruolo del "diritto vivente europeo" e interpretazione che consente l'applicazione coordinata dei due binari sanzionatori quando perseguiti in modo prevedibile e non sproporzionato.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem non esclude in assoluto il cumulo di sanzioni amministrative e penali: e' ammesso se esiste una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta tra i procedimenti e se il cumulo e' proporzionato.
- Il "test di connessione" richiede l'esame di indicatori quali complementarita' delle finalita', prevedibilita' della parallela instaurazione dei procedimenti, coordinamento probatorio e possibilita' di tener conto della sanzione precedente nella determinazione della seconda.
- E' onere di chi denuncia la violazione del ne bis in idem specificare e provare l'assenza di connessione tra i procedimenti: mere deduzioni generiche o contestazioni non sono sufficienti.
- Il giudice deve valutare se la sanzione amministrativa abbia "assorbito" il disvalore penale; se cosi' non risultasse, il cumulo puo' essere ritenuto proporzionato.
- La definitività della sanzione amministrativa e la cronologia (procedimenti instaurati in parallelo o prevedibilmente coordinati) sono elementi rilevanti ma non determinanti di per sé: contano la natura della sanzione e l'effettivo coordinamento tra procedimenti.
- In fase cautelare o con misure interdittive (es. art. 290 c.p.p.) la loro esistenza può essere considerata nel bilanciamento della proporzionalità, ma non implica automaticamente l'improcedibilita' del procedimento penale.
- Per il calcolo della prescrizione dei reati in materia finanziaria va tenuto conto dell'effetto delle norme (es. legge n.262/2005) che modificano i limiti edittali e quindi i termini prescrizionali.
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