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Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso principale: dell’ “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LAVORI ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO SUL MAPPALE-OMISSIS-” emessa dal Comune il 27.10.2022 n.-OMISSIS- (doc 1), notificata alle ricorrenti il 7.11.2022 (doc 1 ult. p.) e il 12.12.2022 (doc. 1bis, ult. p.), dell'avviso di avvio del procedimento 13.1.2022 n. -OMISSIS- (doc 2), dei verbali di sopralluogo del 6.6.2022 (ibidem) e 19.8.2022 prot. -OMISSIS- (ibidem) citati dall'ordine impugnato e che le ricorrenti hanno fatto oggetto di istanza d'accesso (doc 3), oltre a ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso. quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 marzo 2023: dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (docc 1, 1 bis, 2), inclusi i verbali dei sopralluoghi 6.6.2022 (doc 40) e 19.8.2022 prot. -OMISSIS- (doc 41) citati dall'ordine impugnato e con esso gravati (doc 1, p. 1), ma il cui contenuto è stato conosciuto con l'evasione (doc 25) dell'istanza di accesso (docc 21, 22, 25-32, 39-40, 42-44), oltre a ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202200800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di una strada con lavori di sbancamento e scavi realizzati senza titolo edilizio, nonché gli atti del procedimento e i verbali di sopralluogo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino di opere abusive insistenti, anche, sui loro terreni. L'abuso consisteva nella realizzazione, da parte di altro soggetto, di una strada con opere di sbancamento e scavo del pendio, in assenza delle necessarie autorizzazioni e degli studi tecnici prescritti. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 40 l.r. Liguria n. 16/2008, degli artt. 1, 3, 6 e 10 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., per omesso esame dei loro apporti procedimentali, carenza di istruttoria e motivazione, mancata considerazione della loro estraneità all'abuso e insufficiente individuazione dell'ubicazione e dell'estensione delle opere; nullità o illegittimità dell'ordinanza per l'esistenza di un sequestro penale dell'area, con deduzione di carenza di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, sproporzionalità e sviamento; illegittimità dell'individuazione delle sole proprietarie quali destinatarie dell'ordine, senza analoga considerazione dell'autore materiale dell'abuso, nonché erroneità del richiamo alle sanzioni conseguenti all'inottemperanza. Con i motivi aggiunti hanno contestato anche la qualificazione del responsabile materiale come semplice proprietario dei terreni, anziché come autore dell'abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure relative all'estraneità delle ricorrenti alla realizzazione dell'abuso, ha affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente, e non alternativamente, il proprietario dell'immobile e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. La demolizione ha natura ripristinatoria e l'abuso edilizio costituisce illecito permanente, sicché l'ordine può essere rivolto anche al proprietario incolpevole, indipendentemente da dolo, colpa o buona fede. La posizione soggettiva del proprietario estraneo rileva invece ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, non ai fini della legittimità dell'ordine demolitorio. L'eventuale ritardo del Comune nell'esercizio dei poteri di vigilanza non esclude la responsabilità propter rem prevista dalla legge. Le censure procedimentali sono state ritenute comunque inidonee a invalidare il provvedimento vincolato, in presenza di abusività non contestata, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata inoltre ritenuta sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'abuso e delle modalità di ripristino, l'indicazione dei dati catastali e la descrizione dell'opera come strada. Quanto al sequestro penale, il TAR ha escluso sia la nullità sia l'illegittimità dell'ordine: il sequestro impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine, decorrente dal dissequestro, ma non incide sulla validità dell'ingiunzione. L'interessato deve chiedere tempestivamente all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione a eseguire la demolizione; soltanto il rigetto di tale istanza può configurare un impedimento derivante da factum principis. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Il testo della sentenza richiama i commi 2 e 3 quali disposizioni che individuano congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso come destinatari dell'ordine demolitorio; richiama il comma 4 in relazione all'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante il sequestro.

    L'ordine di demolizione può essere rivolto sia al proprietario sia al responsabile dell'abuso, anche quando il proprietario sia estraneo e incolpevole. Il sequestro penale non invalida l'ordine, ma può temporaneamente impedirne l'esecuzione e incidere sulle conseguenze dell'inottemperanza.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali non determinano l'annullabilità di un provvedimento vincolato quando, per la natura dell'abuso non contestato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 40 l.r. Liguria n. 16/2008

    Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina regionale in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Indicato quale disposizione secondo cui l'obbligato può chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione necessaria per procedere alla demolizione e al ripristino.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere la nullità dell'ordinanza, ma ritenuto non applicabile perché il sequestro penale non costituisce impedimento assoluto alla validità dell'ordine demolitorio.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto congiuntamente al proprietario dell'immobile e al responsabile dell'abuso; la responsabilità del proprietario ha natura propter rem e prescinde dalla sua partecipazione materiale, dal dolo, dalla colpa e dalla buona fede nella realizzazione dell'opera abusiva.
  • La condizione di proprietario incolpevole non impedisce l'emanazione dell'ordine di demolizione, ma rileva ai fini dell'eventuale acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e delle ulteriori conseguenze personali dell'inottemperanza.
  • Il sequestro penale dell'immobile o dell'area abusiva non determina la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione; esso può soltanto impedire temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e giustificare il differimento del termine, ferma la necessità per l'interessato di chiedere il dissequestro o l'autorizzazione all'autorità giudiziaria penale.
  • In presenza di un abuso edilizio non contestato e di un potere repressivo vincolato, le violazioni procedimentali non comportano l'annullabilità dell'ordinanza quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Per individuare l'oggetto dell'ordine di demolizione è sufficiente che il provvedimento contenga dati catastali e una descrizione dell'opera abusiva idonei a rendere riconoscibili l'area e l'intervento da rimuovere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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