Sentenza n. 455/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza appa sentenza n. 791/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 791/2024, recante la condanna al pagamento del beneficio annuale di 500 euro mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario n. 791/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a percepire il beneficio economico annuale di 500 euro per gli anni scolastici indicati per ciascuno di essi, condannando l'amministrazione al pagamento delle somme complessivamente dovute, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno documentato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., rilevando il carattere definitivo del titolo giudiziale e l'inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti in esecuzione della sentenza del giudice ordinario, inclusi gli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle ex legge Pinto la disciplina richiamata dalla legge n. 89/2001. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, le modalità di deposito esclusivamente telematico degli atti del commissario e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nel caso deciso, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal TAR.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per porre le spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale esecuzione del titolo, dopo avere verificato il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte interessata, per provvedere in via sostitutiva all'esecuzione della condanna pecuniaria.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta per l'esecuzione di condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle cui la disciplina è testualmente riferita, quando il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della successiva sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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