Cassazione Civile, Ordinanza n. 26161/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparti)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 24007/2017, che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la sentenza d'appello la quale, a sua volta, aveva dichiarato estinto il giudizio di appello relativo a una controversia su un contratto preliminare e sulla convenzione accessoria. La lite sostanziale riguardava l'accoglimento, in primo grado, della domanda di risoluzione del preliminare per grave inadempimento del promittente acquirente, con condanna alla restituzione dell'immobile, del box e delle pertinenze, oltre alla regolazione restitutoria delle somme versate a titolo di acconto. Nel ricorso per revocazione il ricorrente non ha però individuato uno specifico errore revocatorio di fatto della sola sentenza impugnata; si è limitato a ripercorrere le vicende sostanziali e processuali, trascrivendo ampi stralci di atti e memorie e riproponendo argomenti già esaminati, senza indicare in modo chiaro e specifico il fatto asseritamente erroneamente percepito dalla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, da un lato, che le deduzioni formulate erano estranee al paradigma dell'errore revocatorio di fatto di cui agli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., perché miravano in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di giudizio già compiute; dall'altro, che il ricorso era carente del requisito di specificità, chiarezza e immediata intelligibilità richiesto dall'art. 366 c.p.c., poiché non individuava il fatto oggetto dell'asserito errore né spiegava perché esso integrasse i presupposti della revocazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dalla norma, non per rimettere in discussione valutazioni di merito o di diritto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore percettivo, risultante dagli atti, relativo a un fatto decisivo non controverso; non comprende errori di giudizio, errata valutazione di fatti o omesso esame di argomentazioni difensive.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione e per revocazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti e motivi specifici, chiari e immediatamente intelligibili; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012
Le comunicazioni/notificazioni ai soggetti obbligati a munirsi di PEC vanno eseguite mediante deposito in cancelleria quando l'invio telematico non sia andato a buon fine per causa imputabile al destinatario o in mancanza del domicilio digitale regolarmente comunicato.
art. 16, comma 8, d.l. n. 179 del 2012
Se la comunicazione via PEC non è possibile per causa non imputabile al destinatario, si applica l'art. 136, comma 3, c.p.c.
art. 136, comma 3, c.p.c.
Richiamato come disciplina residuale delle comunicazioni quando non sia possibile utilizzare la PEC per causa non imputabile al destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per un vero errore di fatto percettivo, non per contestare la valutazione giuridica o il modo in cui la Corte ha apprezzato fatti e atti già esaminati.
- L'errore revocatorio deve consistere nella falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, oggettivamente desumibile dagli atti, e deve essere indicato nel ricorso in modo specifico e immediatamente verificabile.
- Non integra errore revocatorio la riproposizione di questioni già trattate, l'errata valutazione di fatti rappresentati correttamente, né l'omesso esame di difese o argomentazioni giuridiche contenute negli atti.
- Il ricorso per revocazione deve rispettare i requisiti di chiarezza e sinteticità dell'art. 366 c.p.c.; la mera trascrizione di ampie porzioni di atti processuali, senza una sintesi autonoma dei fatti rilevanti, rende il ricorso inammissibile.
- Le comunicazioni telematiche ai difensori muniti di PEC sono valide secondo il regime del domicilio digitale; se l'invio non riesce per causa imputabile al destinatario, la comunicazione mediante deposito in cancelleria è legittima.
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