Cassazione Civile, Ordinanza n. 22931/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare di una cooperativa avente ad oggetto la realizzazione e assegnazione di box auto/piani di parcheggio interrato. Le socie ricorrenti contestavano l'assegnazione del piano interrato -1 a una società entrata successivamente nella compagine sociale, ritenendo che ciò violasse l'art. 9 dello statuto, che attribuiva precedenza nell'assegnazione secondo l'ordine di iscrizione nel libro soci. In sede arbitrale domandavano la sospensione della delibera, la sua invalidità/annullamento e la condanna della cooperativa alle spese. L'arbitro respingeva la domanda e la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione del lodo. In Cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, sostenendo che la clausola compromissoria del 1997 rendeva impugnabile il lodo anche per violazione di norme di diritto sostanziale; 2) violazione degli artt. 113 c.p.c. e 2511 c.c. per omesso rilievo della violazione del principio di mutualità, assumendo che la società assegnataria avesse contribuito ai costi in misura superiore al 50% e che la cooperativa avesse conseguito utili contrari alla causa mutualistica; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre riferito alla partecipazione economica della società assegnataria e al preteso vantaggio economico della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva escluso in astratto l'impugnabilità del lodo per violazione di legge, ma aveva rilevato che le censure formulate non erano riconducibili ad alcuna delle ipotesi tipiche di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. Ha inoltre giudicato inammissibili il secondo motivo per genericità e difetto di specificità, non essendo spiegato in che modo la pretesa violazione del principio mutualistico incidesse sulla validità della delibera né perché dovesse essere rilevata d'ufficio dall'arbitro; e il terzo motivo perché mirava in realtà a rivalutare il merito e singoli elementi istruttori, non già a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se la censura è formulata con il medesimo grado di specificità richiesto per la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; in difetto, le censure non sono sussumibili nelle ipotesi tipiche di nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve indicare in modo puntuale la norma violata e le ragioni della lamentata erroneità della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non consentono di comprendere con precisione la censura proposta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili come vizio motivazionale le mere argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 2378 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente quale base per la sospensione e l'impugnazione della delibera assembleare.
art. 2511 c.c.
Richiamato quale norma definitoria della società cooperativa e del suo fine mutualistico.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che l'arbitro e la Corte avrebbero dovuto applicare correttamente le regole di diritto.
art. 9, comma 4, l. n. 122 del 1989
Richiamato nel racconto dei fatti come base normativa dell'attività sociale della cooperativa, relativa alla realizzazione di box auto/posti auto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la censura di nullità per violazione di regole di diritto deve essere costruita con precisione, indicando la norma violata, il contenuto della decisione impugnata e il modo in cui essa si ponga in contrasto con la regola applicabile; non basta affermare in modo generico che l'arbitro abbia deciso erroneamente.
- L'impugnazione del lodo non consente di introdurre questioni nuove o di trasformare il giudizio rescindente in un riesame pieno del merito; il controllo della Corte di cassazione resta limitato ai vizi tipizzati e alle censure ritualmente dedotte.
- La deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove, delle argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
- La violazione del principio mutualistico nelle cooperative, per essere utilmente dedotta come vizio della delibera, deve essere allegata in modo specifico, chiarendo quale invalidità ne discenda e quale fosse il dovere di rilievo officioso del giudice o dell'arbitro rispetto all'oggetto della domanda.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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