Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 422, pubblicata il 17 febbraio 2023, del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 422/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. L'Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la somma complessiva di 1.000 euro e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 novembre 2023 e il passaggio in giudicato era stato attestato il 26 marzo 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia. Il ricorrente ha quindi proposto l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, secondo le prescrizioni contenute in quest'ultima, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere, su istanza della parte, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario rimasti ineseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    Sebbene dettata per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione all'amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell'attività commissariale.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione relativa ai compensi e alle spese dell'attività commissariale richiamata dal giudice.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, legittima il creditore a proporre il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario entro un termine prestabilito e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per dare attuazione a una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse dai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.