Cassazione Penale, Sentenza n. 44133/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto il 13/12/2022 contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 29/11/2022. Il reclamo mirava ad ottenere il rimedio risarcitorio per il periodo di detenzione nella casa circondariale di Parma (29/07/2019 - 07/07/2022). L'inammissibilità era stata motivata dal fatto che una precedente impugnazione era stata inviata con PEC a un indirizzo errato (protocollo amministrativo) e dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 24, commi 6-sexies e 6-septies del d.l. n.137/2020; l'atto era stato tuttavia ritrasmesso all'indirizzo corretto poche ore dopo. Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e la giurisprudenza che tutela le modalità irrituali di deposito quando l'atto pervenga tempestivamente all'ufficio destinatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per l'esame dell'impugnazione. La Corte ha motivato che, alla luce della natura eccezionale della normativa emergenziale che introduceva la declaratoria di inammissibilità e delle peculiarità del processo telematico, la duplice trasmissione informatica rappresentava lo stesso atto originale; l'errore materiale di invio PEC, immediatamente rettificato con invio all'indirizzo corretto entro il termine, non poteva comportare l'esclusione dell'impugnazione. Inoltre non sussisteva rischio di giudicati contrastanti poiché si trattava di un unico atto pervenuto tempestivamente al giudice competente.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Costituisce la base normativa del reclamo risarcitorio per la detenzione; è la norma sostanziale alla quale il reclamo mirava.
art. 35, comma 4-bis ord. pen.
Richiamato dal ricorrente relativamente agli aspetti procedurali del reclamo; nel testo è evocato come disciplina connessa ai limiti e modalità del reclamo in materia penitenziaria.
art. 24, commi 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020
Norma emergenziale che ha introdotto la possibilità per il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di dichiararne l'inammissibilità. La Corte ritiene tale disposizione eccezionale e da interpretare tenendo conto delle specificità del processo telematico; non deve produrre effetti di esclusione automatici quando l'atto originario pervenga comunque tempestivamente al giudice competente.
art. 96 cod. proc. pen.
Riferito nella giurisprudenza richiamata quale principio che limita l'azionabilità duplicata dell'impugnazione da parte di difensori distinti o dell'imputato e del difensore; la Corte riconosce la regola della "consumazione" dell'impugnazione ma la applica con specificazioni quando l'anomalia è dovuta a errori di trasmissione informatica e non crea rischio di giudicati contrastanti.
Citazioni giurisprudenziali: Cass. Sez. 5, n. 26465/2022; Cass. Sez. U, n. 1626/2020; Cass. Sez. 1, n. 2952/2013
La giurisprudenza più recente valorizza il principio del raggiungimento dello scopo e la tutela delle modalità irrituali di deposito quando l'atto pervenga tempestivamente; altresì è richiamato l'orientamento che evita la reiterazione dell'impugnazione per impedire moltiplicazione dei giudizi, principio che però va calibrato con le particolarità del processo telematico e della normativa emergenziale.
Massime di principio
- Un errore materiale di invio PEC, se immediatamente rettificato con invio all'indirizzo corretto entro il termine di impugnazione, non deve automaticamente causare l'esclusione dell'atto; il giudice deve valutare la sostanziale tempestività e unicità dell'atto informatico.
- Le previsioni emergenziali che introducono la declaratoria di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente e alla luce delle esigenze di tutela del diritto di difesa e del processo telematico.
- Il principio della "consumazione" dell'impugnazione impedisce la duplicazione che possa generare giudicati contrastanti, ma non opera per escludere impugnazioni che rappresentino lo stesso atto originale pervenuto quasi contestualmente a seguito di un errore di trasmissione.
- Il giudice di merito deve astenersi dal provvedere d'urgenza con declaratorie di inammissibilità quando ricorrono elementi che indicano la rettifica tempestiva dell'errore informatico; è preferibile verificare i tempi e la natura dell'atto prima di precludere la pronuncia sul merito.
- In procedimenti telematici il difensore dovrebbe conservare e poter documentare tutte le evidenze informatiche (PEC inviate, ricevute, timestamp, attestazioni di errore) per dimostrare la tempestività e la identità dell'atto originario.
- Se l'impugnazione viene ammessa in sede di legittimità, il giudice di rinvio valuta liberamente il merito dell'impugnazione senza vincoli derivanti dalla declaratoria preliminare annullata.
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