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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02512/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell’utilizzatrice finale di energia elettrica, di somme addebitate dal fornitore a titolo di addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica negli anni 2010 e 2011. La società utilizzatrice ha chiesto la restituzione di tali importi come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sostenendo che l’addizionale fosse non dovuta perché la disciplina interna contrastava con la direttiva 2008/118/CE e con la relativa interpretazione della Corte di giustizia UE. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto la domanda. In cassazione il fornitore ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE, assumendo che le sentenze interpretative della CGUE non possano attribuire efficacia diretta a norme europee prive di tale carattere e che, quindi, il giudice nazionale non potesse disapplicare la norma interna, spettando piuttosto il sindacato alla Corte costituzionale; (2) violazione delle medesime norme costituzionali e dell’art. 2033 c.c., censurando l’affermazione che il consumatore potesse agire in ripetizione contro il fornitore e sostenendo che, al più, avrebbe potuto esperire un’azione risarcitoria contro lo Stato per erroneo recepimento della direttiva; (3) violazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato l’addizionale provinciale come imposta indiretta rientrante nella disciplina unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, per contrasto con il diritto UE, e ha richiamato il principio già affermato da successive pronunce della Corte: il consumatore finale che abbia pagato al fornitore l’addizionale provinciale riconosciuta illegittima può chiedere la ripetizione dell’indebito direttamente al fornitore entro il termine decennale; la caducazione della norma interna determina infatti, nei rapporti tra solvens e accipiens, la venir meno ex tunc della causa giustificatrice del pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenienza decisiva della pronuncia costituzionale, ed è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione dell’indebito

    Il pagamento dell’addizionale ritenuta non dovuta integra, una volta caducata la norma interna che la prevedeva, un indebito oggettivo ripetibile direttamente nei confronti del soggetto che ha incassato le somme.

  • art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    La norma che prevedeva l’addizionale provinciale sulle accise è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell’Unione, con effetti caducatori ex tunc.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale invocato nel ricorso per sostenere la necessità del sindacato della Corte costituzionale in caso di contrasto con il diritto UE.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale invocato nel ricorso per sostenere la necessità del sindacato della Corte costituzionale in caso di contrasto con il diritto UE.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato nel primo motivo per contestare l’efficacia delle sentenze interpretative della CGUE e i limiti del rinvio pregiudiziale.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato nel primo e secondo motivo quale disposizione invocata per sostenere la natura e i limiti dell’efficacia delle direttive e delle pronunce della CGUE.

  • art. 291 TFUE

    Richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 11 e 117 Cost. e 288 TFUE.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata pur rigettando il ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il giudizio di merito era stato definito in primo grado con ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come rito con cui era stata proposta la domanda di ripetizione dell’indebito.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Richiamato con riferimento alla decorrenza degli interessi sulle somme restituite a decorrere dalla domanda giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio per relationem alla motivazione di precedente conforme della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma interna che ha imposto un prelievo è dichiarata illegittima per contrasto con il diritto dell’Unione, il pagamento effettuato dal soggetto inciso può essere ripetuto direttamente nei confronti del soggetto che ha incassato le somme, perché viene meno ex tunc la causa giustificativa del pagamento.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nazionale, sopravvenuta nel giudizio di legittimità, può rendere corretta la decisione di merito anche se la motivazione originaria va rettificata, consentendo il rigetto del ricorso con correzione della motivazione.
  • In presenza di un orientamento di legittimità ormai consolidato su una questione identica e di una sopravvenienza decisiva della Corte costituzionale, il giudice di cassazione può richiamare per relationem la precedente motivazione conforme e definire il ricorso in base a quel principio.
  • Il consumatore finale che abbia pagato un tributo o un’addizionale non dovuta al fornitore non è necessariamente confinato all’azione verso lo Stato: se il prelievo è stato traslato nel prezzo e poi incassato dal fornitore, la ripetizione può essere azionata contro quest’ultimo nei rapporti di rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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