Cassazione Civile, Ordinanza n. 19591/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a conseguire la pensione di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 2011. La lavoratrice aveva presentato domanda di pensione il 10 dicembre 2010; successivamente aveva chiesto la ricongiunzione presso il Fondo dei lavoratori dipendenti dei contributi accreditati presso l'INPDAP. In un precedente giudizio era stato accertato il diritto alla ricongiunzione, ma la domanda di pensione era stata rigettata in rito, sul presupposto che la ricongiunzione non potesse operare retroattivamente rispetto al passaggio in giudicato della decisione che la riconosceva. Nel nuovo giudizio, il Tribunale aveva negato la pensione ritenendo che alla data della domanda di pensione mancasse il requisito contributivo, poiché la ricongiunzione era stata richiesta dopo la domanda pensionistica e non poteva retroagire; la Corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda riconoscendo il diritto alla pensione dalla data richiesta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il precedente accertamento sull'assenza di collegamento automatico tra ricongiunzione e pensione facesse stato tra le parti; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 29/1979, dell'art. 22 l. n. 153/1969 e dell'art. 1, comma 6, l. n. 243/2004, come modificato dalla l. n. 247/2007, sostenendo che, se al momento della prima domanda non sussistevano i requisiti contributivi, occorresse presentare una nuova domanda di pensione dopo la ricongiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il preteso giudicato non operasse, perché la precedente decisione aveva statuito solo in rito e non nel merito: il giudicato formale derivante da una pronuncia processuale non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. In secondo luogo, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale, purché a quella data sussistano tutti i requisiti per la pensione; pertanto, correttamente la Corte d'appello aveva riconosciuto la decorrenza della pensione richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della resistente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dall'INPS per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte precisa che il giudicato sostanziale presuppone una decisione di merito, non una statuizione di rito.
art. 324 c.p.c.
Invocato per sostenere la definitività della precedente decisione; la Corte ne esclude l'operatività preclusiva perché la pronuncia precedente era solo processuale.
art. 7, l. n. 29/1979
Richiamato a sostegno della tesi secondo cui la domanda di ricongiunzione successiva alla domanda di pensione non consentirebbe la decorrenza richiesta; la Corte non accoglie tale lettura.
art. 22 l. n. 153/1969
Citato dall'INPS tra le norme che disciplinano il requisito per il trattamento pensionistico; la Corte ritiene corretto applicare il principio per cui la prestazione decorre quando tutti i requisiti sono maturati.
art. 1, comma 6, l. n. 243/2004
Richiamato, come modificato dall'art. 1, comma 1, l. n. 247/2007, per sostenere la necessità di una nuova domanda dopo il perfezionamento dei requisiti; la Corte lo disapplica in concreto alla luce del principio giurisprudenziale sulla ricongiunzione.
art. 1, comma 1, l. n. 247/2007
Citato come norma modificativa del regime pensionistico; non è ritenuta idonea a sovvertire il principio secondo cui la decorrenza segue il momento di maturazione dei requisiti.
art. 5, quattordicesimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
La Corte richiama il principio secondo cui gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, con decorrenza dalla data di inizio della pensione se i requisiti sono già maturati.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale preclusivo opera solo quando la precedente decisione abbia risolto la questione nel merito; una statuizione di rito produce soltanto giudicato formale e non impedisce la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio.
- La mancata impugnazione di una precedente pronuncia in rito, o la sua declaratoria di inammissibilità, non equivale a rinuncia sostanziale alla pretesa e non impedisce di far valere nuovamente il diritto in altro processo.
- In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento in cui matura il diritto alla prestazione previdenziale, purché a quella data siano presenti tutti i requisiti per ottenere la pensione.
- Se il requisito contributivo si perfeziona per effetto della ricongiunzione, la decorrenza della pensione può coincidere con la data di maturazione del diritto e non richiede necessariamente una nuova domanda, quando il sistema normativo e la situazione concreta consentano di riconoscere la prestazione dalla data di inizio del trattamento.
- La qualificazione di una precedente decisione come provvedimento meramente processuale esclude che essa possa fare stato sulla sussistenza sostanziale del diritto previdenziale azionato in un successivo giudizio.
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