Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 36/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 375/2024 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 31.01.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 gennaio 2025. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui, per complessivi 2.000 euro, tramite Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il beneficio era dovuto sino all'effettiva attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo, il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza attribuire il beneficio. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025, che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 26 novembre 2025 e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora nel frattempo non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente e del relativo beneficio. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà utilizzare, ove necessario, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione cui il giudice del lavoro aveva ricondotto il beneficio economico di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente tramite Carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione commissariale, il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di attribuire una prestazione o corrispondere una somma.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, fissando un termine per l'intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare esecuzione al giudicato e può ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.