Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46965/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la mancata qualificazione dei fatti nella "ipotesi lieve" di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, conseguentemente, la inadeguatezza della misura custodiale in carcere, chiedendo misure meno afflittive (inclusi arresti domiciliari con controllo elettronico). Ha sostenuto che le cessioni si sono svolte in un arco di tempo limitato, che ciascuna cessione riguardava poche decine di grammi, che l'attività non era organizzata né avvalsa di mezzi o collaboratori, che le informazioni testimoniali non sono riscontrate e che le intercettazioni sono equivoche; ha inoltre osservato che il Gip aveva ritenuto mancanti esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nella sostanza, mira a una rivalutazione del merito della decisione, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e convincente la motivazione del Tribunale che aveva escluso l'ipotesi lieve sulla base di plurimi indici: svolgimento professionale e quotidiano dell'attività illecita, varietà di sostanze trattate, pluralità di clienti, operatività anche in comuni diversi, uso di diversi veicoli, disponibilità di utenze intestate a terzi e periodo di attività più ampio rispetto alle sole intercettazioni. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valorizzazione di comportamenti anteriori o successivi al periodo strettamente contestato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari. Sulla carcerazione la Corte ha condiviso la considerazione che la prosecuzione dell'attività nonostante precedenti arresti dimostra pervicacia e inattendibilità del soggetto. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione del Pubblico Ministero; qui l'appello del PM ha portato all'applicazione della custodia cautelare in carcere dal Tribunale

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Si riferisce all'ipotesi "lieve" di detenzione/cessione di stupefacenti; il ricorrente chiedeva che i fatti fossero qualificati in tale forma, ma il Tribunale e la Corte hanno escluso la sussistenza degli elementi per applicarla

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in 3.000 euro

  • art. 28 reg. esec. cod. pr.

    Richiamato procedimentalmente per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione alla possibilità di condannare il proponente per l'inammissibilità, con riferimento alla valutazione della colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte può legittimamente valorizzare ai fini cautelari comportamenti anteriori o successivi al periodo formalmente contestato, purché la loro effettività e la loro concludenza siano verificabili
  • Elementi quali frequenza e quotidianità dell'attività di spaccio, varietà di sostanze, pluralità di clienti, uso di più veicoli e utenze intestate a terzi sono indici idonei a escludere l'ipotesi lieve e a giustificare misure cautelari più afflittive
  • La continuazione dell'attività illecita nonostante precedenti arresti è un argomento forte per ritenere la pervicacia dell'autore e la sua inaffidabilità, giustificando la custodia cautelare
  • In Cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie: i motivi devono contestare vizi di diritto o illogicità/mancanza della motivazione
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche significative (spese e somma alla Cassa delle ammende); chi impugna dovrebbe dunque mirare a censure di diritto ben fondate anziché a ri-discutere i fatti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.