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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 176/2020 - ACCERTAMENTO - REDDITO D'IMPRESA - Componenti negativi - Perdite su crediti - Deducibilità -Dichiarazione giudiziale - Necessità - Esclusione - Elementi certi e precisi - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un estratto di ruolo relativo a più cartelle esattoriali per mancata notifica delle stesse e deduzione che i crediti erano prescritti; la società chiedeva l'annullamento delle pretese erariali. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso ritenendo validamente effettuate le notifiche; in appello si è sollevata in particolare la questione della decorrenza del termine prescrizionale in relazione alla stabilizzazione del titolo esecutivo e al possibile effetto stabilizzante della cartella non impugnata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha accolto parzialmente l'appello: ha annullato alcune cartelle indicate nel dispositivo (cartelle XXX; XXX; XXX; XXX) perché, alla data di rilascio dell'estratto di ruolo, per quelle cartelle era decorso il termine prescrizionale; ha respinto l'appello per le altre cartelle (in particolare per cartelle relative a tributi 2015 e a crediti erariali 2013, per le quali il termine prescrizionale è decennale). La CTR ha inoltre dichiarato compensate integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    Richiamata nella ricostruzione sull'impugnabilità degli atti: le Sezioni Unite hanno interpretato costituzionalmente la norma in senso da consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche quando l'atto precedente non sia stato validamente notificato, per non comprimere ingiustificatamente l'accesso alla tutela giurisdizionale del contribuente.

  • cod. civ., art. 2953

    Norma che stabilisce il termine decennale di prescrizione per i diritti per i quali la legge stabilisce un termine più breve quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Discussa in giurisprudenza circa la sua estensione ai titoli esecutivi stragiudiziali; la CTR richiama la giurisprudenza di legittimità che ha delimitato tale estensione.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale come riferimento al termine quinquennale per alcune sanzioni/amministrative; serviva a delineare l'orientamento che riteneva diverso il termine prescrizionale per i titoli non coperti da giudicato.

  • Cass. Sez. Unite, 2 ottobre 2015, n. 19704

    Giurisprudenza citata per affermare che è ammissibile l'impugnazione della cartella (o del ruolo) non validamente notificati di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo, superando un'interpretazione formale che limitava l'azione del contribuente.

  • Cass. Sez. Unite, 25 ottobre 2016, n. 23397

    Pronuncia decisiva richiamata dalla CTR: chiarisce che, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine prescrizionale resta quello proprio del tributo (e non automaticamente il decennale previsto dall'art. 2953 c.c.). Su questa base la CTR ha ritenuto estinta per prescrizione parte delle cartelle.

  • Cass. Sez. Unite, 10 dicembre 2009, n. 25790

    Richiamata come parte del dibattito giurisprudenziale: in precedenza le Sezioni Unite avevano affermato che diritti derivanti da sentenze passate in giudicato si prescrivono in dieci anni, principio poi distinto rispetto ai titoli extragiudiziali.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile anche quando l'atto precedente (cartella/ruolo) non sia stato validamente notificato, ove il contribuente sia venuto legittimamente a conoscenza del contenuto (Cass. SU 19704/2015).
  • La contestazione della validità della notifica va valutata caso per caso: l'onere di provare la corretta notifica grava sull'Amministrazione e la correttezza del procedimento notificatorio deve essere accertata dal giudice tributario.
  • Sul tema della prescrizione, in assenza di sentenza passata in giudicato il termine prescrizionale applicabile è quello proprio del tributo; il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. si applica solo quando la definitività derivi da sentenza (Cass. SU 23397/2016).
  • È necessario calcolare il termine prescrizionale distintamente per ciascuna cartella/periodo d'imposta: alcuni crediti possono essere estinti per prescrizione mentre altri, più recenti o soggetti a diverso termine, restano opponibili.
  • In caso di accoglimento parziale dell'appello, il giudice può compensare integralmente le spese di lite; va valutata la convenienza processuale tenendo conto di tale rischio/possibilità.
  • Prassi consigliata: acquisire l'estratto di ruolo, verificare la documentazione di notifica prodotta dall'Amministrazione, calcolare termini prescrizionali anno per anno e richiamare le Sezioni Unite pertinenti quando si discute della natura del titolo e della decorrenza della prescrizione.

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