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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1300/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto permessi ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen.; il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo applicabile il divieto quinquennale dell'art. 58-quater (commi 5 e 7) perché la vicenda esecutiva sarebbe relativa a reati ex art. 4-bis. Nel reclamo il ricorrente ha invece sostenuto che la pena in esecuzione non riguarda un reato di cui all'art. 4-bis e che, scorporando il cumulo, l'eventuale pena per quel reato era già stata scontata prima della revoca della misura alternativa; perciò il termine applicabile sarebbe quello triennale previsto dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 58-quater. Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che le doglianze non attinsero al provvedimento impugnato.

La decisione

La corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha rinviato per nuovo giudizio. Ha stabilito che l'ordinanza impugnata non motivava adeguatamente l'esistenza di tutti i presupposti richiesti per applicare la disciplina più gravosa del comma 5 dell'art. 58-quater (in particolare non risultava dimostrato che la pena attualmente in esecuzione fosse quella di cui all'art. 4-bis), e ha indicato i criteri che il Tribunale dovrà seguire nel nuovo esame (elencazione delle condizioni necessarie per l'applicazione del divieto quinquennale).

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    Norma che consente la concessione di permessi premio; nel caso in esame il ricorrente aveva presentato istanza ai sensi di questa disposizione

  • art. 58-quater ord. pen.

    commi 1, 1-ter, 1-quater, 3, 5, 7

    Disciplina i divieti temporanei di concessione di benefici (tra cui i permessi). Il comma 1 prevede il divieto triennale per chi ha commesso condotte punibili ai sensi dell'art. 385 c.p.; il comma 2 estende il divieto triennale al caso di revoca di misura alternativa; i commi 1-ter e 1-quater prevedono il termine di tre anni in ipotesi ordinarie; il comma 5 stabilisce un divieto più gravoso (cinque anni) quando il richiedente è in esecuzione di pena per reati di cui all'art. 4-bis e risulti indagato/imputato o condannato per un delitto doloso punito con pena detentiva fino a tre anni (o superiore nel massimo) commesso in costanza di evasione, durante lavoro esterno o durante fruizione di permessi o misura alternativa; il comma 7 è richiamato in ragione delle conseguenze applicative. La Corte richiede la prova di tutte le condizioni previste dal comma 5 prima di applicare il termine quinquennale.

  • art. 4-bis ord. pen.

    commi 1, 1-bis, 1-quater (richiamati nel testo)

    Individua particolari delitti (c.d. '4-bis') la cui esecuzione della pena, se attuale, può far scattare la disciplina più severa dell'art. 58-quater comma 5. La pronuncia osserva che rileva se il condannato sia attualmente in espiazione di pena di cui all'art. 4-bis per poter applicare il termine di cinque anni

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per la condotta che, se accertata, può innescare il divieto previsto dal comma 1 dell'art. 58-quater; la sentenza segnala che il divieto di cui al comma 1 opera per tre anni se la condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. è stata riconosciuta

Massime di principio

  • Per applicare il divieto quinquennale dell'art. 58-quater comma 5 è necessario che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma: (a) indagini/imputazione o condanna per un delitto doloso con determinata soglia edittale; (b) commissione del nuovo delitto in costanza di evasione, durante lavoro esterno o durante fruizione di permessi/misure alternative; (c) il richiedente sia attualmente in espiazione di pena per un reato di cui all'art. 4-bis; (d) non siano decorse cinque anni dal ripristino della custodia o dalla revoca. In mancanza di prova di tutte queste condizioni non può applicarsi la disciplina più grave.
  • Quando si impugna la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di benefici occorre dimostrare che le censure attengono al contenuto del provvedimento impugnato: è necessario indicare e documentare le ragioni specifiche per cui la norma è stata applicata erroneamente dal giudice (ad es. che la pena in esecuzione non è quella di cui all'art. 4-bis o che il periodo previsto è già decorso).
  • Il giudice chiamato a verificare l'ammissibilità deve motivare in modo completo e confrontarsi con le contestazioni difensive: una motivazione 'scarna' che non accerta la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma rende annullabile il provvedimento per insufficienza di motivazione.
  • In fase di reclamo/ricorso è strategico specificare cronologie esecutive (date di ripristino della custodia, revoche di misure alternative, periodi già scontati) e richiedere espressamente al giudice l'accertamento puntuale della titolarità della pena attualmente in esecuzione (se rientra o meno nelle fattispecie di art. 4-bis).
  • Se il periodo triennale previsto dagli specifici commi dell'art. 58-quater è già interamente decorso, il diritto ai permessi può essere valutato senza che si applichi il più lungo periodo quinquennale, salvo che non emergano i requisiti ostativi previsti dal comma 5.

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