Sentenza n. 11294/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento in parte qua del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025, concernente la “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, in uno con tutti gli atti istruttori in esso richiamati, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti, ivi compresi: - la proposta ISPRA del 10 luglio 2020 (prot. n. 30566) relativa alla perimetrazione e zonazione dell'istituendo Parco Nazionale del Matese; - la proposta ISPRA richiamata nella relazione del Luglio 2020 meglio identificata “La prima proposta tecnica di un'area di interesse per la perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale è stata fornita da ISPRA a ottobre 2018 (Protocollo ISPRA 2019/58504 del 10/10/2019) con annessa relazione tecnica” con annessi criteri utilizzati per la perimetrazione il cui contenuto non è allo stato conosciuto; - la proposta ISPRA richiamata nella relazione del Luglio 2020 meglio identificata “relazione inviata il 23/12/2019 (Prot. ISPRA n. 0072383)” il cui contenuto non è allo stato conosciuto; - la proposta ISPRA richiamata nella relazione del Luglio 2020 meglio identificata “ISPRA ha inviato al MATTM (Prot. ISPRA n. 2020/12831 del 17/3/2020) una nuova cartografia del perimetro dell'istituendo Parco, realizzata su CTR e tenendo conto solo di una istanza ritenuta accettabile dal punto di vista tecnico-scientifico, ovvero l'esclusione di parte del territorio di Isernia” il cui contenuto non è allo stato conosciuto; - la relazione ISPRA richiamata e allegata alla nota dell'ISPRA prot. n. 55107 del 18 ottobre 2021 con annessi criteri utilizzati per la perimetrazione; - la proposta tecnica di perimetrazione e zonazione per l'istituzione Parco Nazionale del Matese formulata da ISPRA nel novembre 2021; - la relazione ISPRA relativa alla proposta tecnica di perimetrazione e di zonazione dell'istituendo Parco Nazionale del Matese trasmessa con nota prot. 20197 del 10 aprile 2024; - la relazione ISPRA relativa alla proposta tecnica di perimetrazione e di zonazione dell'istituendo Parco Nazionale del Matese acquisita dal MASE al prot. 149403.09 del 9 agosto 2024; - le integrazioni “alla Relazione trasmessa l'8/8/2024 (Prot. N. prot.N.0045101/2024)” acquisite dal MASE al prot. n. 175028 del 26 settembre 2024; - le integrazioni “alle valutazioni trasmesse da ISPRA il 26/09/2024 (Prot. ISPRA N. Prot.N.00525022024)” acquisite dal MASE al prot. n. 204580 del 8 novembre 2024; - la relazione ISPRA relativa alla proposta tecnica di perimetrazione e di zonazione dell'istituendo Parco Nazionale acquisita dal MASE al prot. 0072125 del 15 aprile 2025; - la nota dell'ISPRA acquisita dal MASE al prot. 0074848 del 18 aprile 2025 avente ad oggetto “Rettifica della “Proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria dell'istituendo Parco Nazionale del Matese”, protocollo MASE n.0072125 del 15/04/2025” ; NONCHÉ L'ILLEGITTIMITA' del diniego sostanziale apposto dal MASE in relazione all'accesso ai verbali delle riunioni del tavolo tecnico tenutesi il 5 febbraio 2025 e il 2 aprile 2025 presso il Ministero e ai verbali degli incontri tecnici in modalità remota tenutisi il 9 e 10 aprile 2025 con i Comuni delle province di Campobasso, Caserta, Benevento e Isernia, richiamati nel DM impugnato e richiesti con istanza del 30 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 22 aprile 2025 di perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese, con relative misure di salvaguardia, nonché atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni di Guardiaregia e Campochiaro hanno impugnato il decreto ministeriale che ha incluso larga parte dei loro territori nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Matese, chiedendone l'annullamento e deducendo anche l'illegittimità del diniego sostanziale opposto a una richiesta di accesso ai verbali di riunioni tecniche. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, e 34, comma 3, della legge n. 394/1991, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e altri profili di eccesso di potere. Secondo i ricorrenti, ISPRA avrebbe utilizzato principalmente dati propri, senza acquisire adeguata conoscenza dei piani paesistico-ambientali, degli strumenti urbanistici, delle autorizzazioni estrattive e produttive regionali. Ne sarebbe derivata l'ingiustificata inclusione di aree classificate in zona 2, prive di rilevante valore naturalistico e già tutelate dal PTPAAV, nonché l'omessa considerazione delle ricadute sui progetti comunali e sulle attività edilizie e turistico-ricreative. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in relazione all'art. 145 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che le misure di salvaguardia del decreto non potessero imporre prescrizioni più restrittive rispetto al PTPAAV n. 3 e che non potessero impedire la realizzazione di opere pubbliche diverse dalle strade. I ricorrenti avevano inoltre formulato istanze istruttorie e un'istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. in materia di accesso, poi rinunciate in ragione della documentazione prodotta in giudizio dal Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto anzitutto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a., perché i Comuni non avevano indicato in modo concreto come la perimetrazione adottata incidesse sui rispettivi territori e quale lesione arrecasse allo specifico interesse delle collettività rappresentate. La carenza era particolarmente rilevante trattandosi di ricorso collettivo proposto da due Comuni: occorreva allegare l'identità delle rispettive situazioni giuridiche e fattuali e dimostrare che l'eventuale accoglimento avrebbe prodotto la medesima utilità per entrambi, escludendo conflitti di interesse. Le generiche deduzioni sulla perdita o sul rischio di perdita di finanziamenti e sulla futura realizzazione di opere non sono state ritenute sufficienti, anche perché non era stato spiegato in che modo le misure di salvaguardia incidessero concretamente su iniziative specifiche. Il motivo è stato comunque respinto anche nel merito, poiché ISPRA aveva motivato il mantenimento di una perimetrazione più ampia richiamando il valore ecologico del massiccio, la necessità di non porre il confine a ridosso delle aree di zona 1 e la presenza di elementi naturalistici, storico-archeologici e ambientali rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima carenza di allegazione del pregiudizio concreto: le affermazioni relative alla possibile necessità di scuole, impianti sportivi, centri sociali e altri edifici pubblici non erano accompagnate dall'indicazione di specifici progetti, varianti urbanistiche, dichiarazioni di pubblica utilità, convenzioni o procedure di appalto, né era stato chiarito come tali iniziative fossero incise dal decreto. Il motivo è stato inoltre ritenuto infondato nel merito. L'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce un livello minimo e inderogabile di tutela paesaggistica e non impedisce agli strumenti di pianificazione ambientale o naturalistica di introdurre tutele ulteriori e più restrittive, purché non vi sia un puntuale contrasto con il piano paesaggistico. I ricorrenti non avevano individuato alcun concreto contrasto. Le istanze ostensive sono state abbandonate dai ricorrenti e non hanno quindi richiesto una decisione nel merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura pubblica delle parti e della corretta condotta processuale.
Norme richiamate
art. 1, commi 2 e 3, l. 394/1991
La perimetrazione delle aree protette deve essere correlata alla tutela dei valori naturalistici e ambientali rilevanti, secondo la finalità propria della disciplina dei parchi.
art. 34, comma 3, l. 394/1991
La perimetrazione provvisoria e le relative misure di salvaguardia possono anticipare la tutela dell'area protetta nelle more dell'istituzione del parco.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione adeguata rispetto alle scelte di perimetrazione e zonazione.
art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con indicazione concreta della lesione arrecata dall'atto impugnato.
art. 145, commi 3 e 4, d.lgs. 42/2004
Le previsioni dei piani paesaggistici ... sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Il piano paesaggistico costituisce il minimo inderogabile di tutela; gli strumenti di settore possono prevedere forme di tutela aggiuntive e più restrittive, salvo un puntuale contrasto con il piano paesaggistico.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La questione relativa all'accesso è stata abbandonata dai ricorrenti in ragione della documentazione prodotta in giudizio.
art. 73 c.p.a.
La memoria conclusionale è stata depositata dai ricorrenti nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel ricorso collettivo proposto da più enti locali, ciascun ricorrente deve allegare e dimostrare la concreta lesione arrecata dall'atto impugnato al proprio territorio e al proprio interesse istituzionale, nonché l'identità sostanziale delle rispettive situazioni, così da consentire di verificare l'assenza di conflitti e l'utilità comune dell'eventuale accoglimento.
- La deduzione di effetti pregiudizievoli meramente eventuali, quali la possibile perdita di finanziamenti o l'ipotetica impossibilità di realizzare opere pubbliche, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso se non sono indicati i progetti concreti, i relativi atti amministrativi e il nesso tra tali iniziative e l'atto impugnato.
- L'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 pone un livello minimo e inderogabile di tutela paesaggistica, ma non impedisce agli strumenti di pianificazione ambientale o naturalistica di introdurre tutele ulteriori e più restrittive, purché non derog siano né contrastino puntualmente con il piano paesaggistico.
- La contestazione di una perimetrazione ambientale non può fondarsi soltanto sulla diversa valutazione del ricorrente circa il valore naturalistico delle aree, quando l'amministrazione abbia motivato la scelta richiamando la continuità ecologica, la necessità di evitare confini a ridosso delle aree di maggior pregio e la presenza di ulteriori elementi ambientali o storico-culturali rilevanti.
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