Cassazione Penale, Ordinanza n. 30727/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di sei mesi di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975, relativo al porto abusivo di un'arma. Con un unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse meritevole di tale trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che la sentenza impugnata aveva già escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975. Poiché il fatto ritenuto in sentenza era quello di cui al comma 2 e la motivazione dava conto, in modo non illogico, delle caratteristiche dello strumento portato fuori dall'abitazione, la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. era preclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975
Disposizione applicata per il porto abusivo dello strumento; la condanna è stata pronunciata per la fattispecie base e non per l'ipotesi attenuata.
art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975
Ipotesi di lieve entità richiamata come parametro escluso dal giudice di merito; il suo mancato riconoscimento impedisce l'accesso alla particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia escluso, espressamente o implicitamente, la riconducibilità della condotta alla fattispecie lieve e la motivazione evidenzi un disvalore non marginale.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice deve coordinare la valutazione con l'eventuale struttura graduata della fattispecie incriminatrice: se la condotta è stata ritenuta non riconducibile all'ipotesi attenuata o lieve prevista dalla norma incriminatrice, in linea di massima non può essere poi qualificata come "particolarmente tenue".
- Il diniego della qualificazione in termini di lieve entità, quando fondato su apprezzamento non illogico delle concrete modalità del fatto e dell'idoneità offensiva dello strumento o della condotta, costituisce un argomento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa valutazione del fatto senza individuare un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →