Cassazione Penale, Sentenza n. 8027/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 09/09/2024 che aveva rigettato la richiesta di restituzione di euro 113.960,00 sottoposti a sequestro preventivo. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione sul tema della legittimazione del ricorrente a chiedere la restituzione, con richiamo all'assoluzione "perche il fatto non sussiste" e alla giurisprudenza che, secondo la difesa, favorirebbe il c.d. favor possessionis evitando l'onere rigoroso di provare lo ius possidendi; (2) in subordine, rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. per decidere se, dopo assoluzione piena e in assenza di istanze di terzi, il soggetto debba provare lo ius possidendi o possa beneficiare del favor possessionis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi e congrua la motivazione del Tribunale di Arezzo, che aveva valutato gli elementi di fatto (denaro occultato nello sportello anteriore di un'auto a noleggio non di proprietà del Grumo) e concluso che il Grumo non aveva provato lo ius possidendi. La Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 154 d.P.R. n. 115/2002 e la devoluzione delle somme alla cassa delle ammende, affermando il principio secondo cui anche dopo proscioglimento l'istante deve dare prova positiva dello ius possidendi e che il precedente orientamento a favore del favor possessionis è stato superato dalla giurisprudenza più recente; ha inoltre escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 154
Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo
La Corte ha ritenuto che l'art. 154 si applichi anche quando vi sia una istanza di restituzione ma il richiedente non dimostri un titolo giuridico valido; in tal caso il denaro può essere devoluto alla cassa delle ammende.
codice di procedura penale, art. 263, comma 1
Il giudice dell'esecuzione deve provvedere d'ufficio alla restituzione all'avente diritto se non vi sia dubbio sulla appartenenza; se invece l'avente diritto è ignoto o irreperibile, si applica l'art. 154 DPR 115/2002.
codice di procedura penale, art. 324, comma 8
Norma richiamata analogicamente per i casi in cui la restituzione segua a proscioglimento e vi siano contestazioni sulla proprietà; la Corte ha ricordato la distinzione tra restituzione al soggetto sequestrato e restituzione all'avente diritto.
codice di procedura penale, art. 618
Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rimessione presentata dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 323, comma 1
Richiamato dalla difesa tra i parametri evocati a sostegno della restituzione, ma non ritenuto idoneo a rimuovere l'onere probatorio dello ius possidendi richiesto dalla giurisprudenza consolidata.
codice civile, art. 1153
Richiamato dalla difesa come richiamo civilistico in tema di prova e titolarità, senza però incidere sulla normativa speciale del sequestro preventivo applicata dal Tribunale e confermata dalla Cassazione.
codice civile, art. 1141
Richiamato dalla difesa in via argomentativa; la Corte non ha dato rilievo a tale richiamo in presenza della normativa e della giurisprudenza specifica sul sequestro preventivo e sulla restituzione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza definitiva (anche di proscioglimento/assoluzione piena), chi richiede la restituzione di beni o somme sequestrate deve fornire prova positiva dello ius possidendi; il mero richiamo al favor possessionis non è sufficiente secondo l'orientamento recente della Cassazione.
- Se il giudice dell'esecuzione ritiene che il richiedente non abbia titolo giuridico alla restituzione e non emergono aventi diritto alternativi, le somme possono essere devolute alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 154 d.P.R. 115/2002.
- Il giudice deve disporre d'ufficio la restituzione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. solo se non sussistono dubbi sull'appartenenza del bene; in presenza di dubbi o di elementi che indicano possibile altruità o illiceità, il rigore probatorio richiesto allo istante prevale.
- La circostanza dell'occultamento del denaro in un mezzo non di proprietà del richiedente e l'assenza di titoli che colleghino il denaro al richiedente aggravano la difficoltà probatoria e rendono più probabile la devoluzione alla cassa delle ammende.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite va presentata solo se la questione di diritto è effettivamente controversa e non risolta in modo sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità; la Corte tende a ritenere risolti i contrasti che ormai hanno orientamento consolidato.
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