Cassazione Penale, Sentenza n. 02551/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva concesso la semilibertà al De Crescenzo nonostante il Tribunale avesse in precedenza rigettato l'affidamento in prova e nonostante mancassero elementi indicativi di una effettiva revisione critica del condannato. Si è contestata la contraddittorietà della motivazione: da un lato il Tribunale rilevava l'assenza di progressi trattamentali e la mancata presa di coscienza delle condotte pregresse; dall'altro valorizzava la regolarità comportamentale in sede extramuraria (pochi permessi) e l'attività lavorativa come elementi a favore della semilibertà, senza valutare adeguatamente i rischi di riallacciare contatti con la criminalità organizzata e senza dimostrare l'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento sociale. L'impugnazione è fondata su art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che l'ordinanza fosse viziata da violazione di legge e contraddittorietà. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato né i "progressi compiuti" nel trattamento né l'esistenza delle "condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" previste dall'art. 50, comma 4, ord. pen.; inoltre la valutazione dei comportamenti extramurari è stata ritenuta insufficiente e in contraddizione con altri elementi emersi. P.Q.M. la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Norma richiamata in relazione all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso si evidenzia che la normativa sull'affidamento era già stata considerata nel precedente rigetto dell'istanza
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, comma 4
"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"
La Corte ha interpretato la norma come richiedente due accertamenti distinti e motivati: a) i risultati effettivi del trattamento individualizzato (revisione critica, presa di coscienza delle esperienze negative), b) l'esistenza delle condizioni concrete per il reinserimento sociale; la mancata spiegazione su entrambi i punti determina vizio di motivazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme processuali citate come base per il ricorso per cassazione: let. b) (violazione di legge) e let. e) (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) usate per censurare l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
Massime di principio
- Per concedere la semilibertà il giudice deve motivare separatamente e con elementi concreti sia i "progressi compiuti" nel trattamento sia l'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento sociale; la mera buona condotta in fuoriuscita (permessi) non è sufficiente.
- Se in provvedimenti precedenti era stata negata una misura alternativa, una successiva concessione richiede che il giudice espliciti quali fatti o elementi nuovi giustifichino il mutamento di valutazione.
- Valutazioni contraddittorie (es. rilevare assenza di revisione critica e contemporaneamente concedere la semilibertà valorizzando elementi non significativi) possono determinare l'annullamento per carenza di motivazione o per motivazione illogica.
- Il rischio di rinnovati contatti con ambienti criminali deve essere considerato e motivato; l'assenza di autocritica del detenuto è un elemento contrario alla concessione della semilibertà se non compensato da altri concreti elementi di sicurezza e reinserimento.
- La semilibertà può essere considerata anche come incentivo al trattamento, ma il giudice deve spiegare perché, nonostante l'apparente mancato avvio della revisione critica, la misura sia comunque idonea e compatibile con la tutela della sicurezza e del reinserimento.
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