Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26113/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per aver la corte territoriale rigettato come inammissibile il motivo di appello volto al riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ritenendolo un motivo 'nuovo' non riconducibile ai motivi originari di impugnazione relativi alla riconsiderazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che il motivo relativo al vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) era ammissibile perché funzionalmente connesso ai motivi originari di appello (in particolare alla richiesta di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti, art. 62 n.4 c.p.). Avendo riscontrato errore di diritto nella decisione della corte territoriale, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame sulla determinazione della pena, con espressa pronuncia sul riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 89 c.p.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.

    L'eventuale vizio parziale di mente è qualificato come circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato; non è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito salvo che risulti evidente la prova della totale infermità di mente.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Circostanza attenuante richiamata nel motivo originario di appello e valutata nella connessione funzionale con il motivo nuovo relativo all'art. 89 c.p.; la Corte ha ritenuto che la richiesta di nuova attenuante sia coerente con la censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Regola i contenuti dell'atto di impugnazione; i motivi nuovi sono ammissibili se funzionalmente connessi ai temi e ai capi di decisione indicati nell'impugnazione originaria.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) costituisce una circostanza attenuante e, quindi, deve essere proposta dall'imputato; il giudice non la rileva d'ufficio salvo casi di evidente totale infermità.
  • Un motivo nuovo in appello è ammissibile se è funzionalmente connesso ai motivi originari e rappresenta un'ulteriore illustrazione delle stesse ragioni di diritto o fatti nei limiti dei capi della decisione oggetto di impugnazione.
  • Se il giudice di merito dichiara erroneamente inammissibile un motivo nuovo che invece è connesso ai motivi originari, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame limitato al punto interessato (es. determinazione del trattamento sanzionatorio).
  • Nelle impugnazioni che mirano alla riforma in senso favorevole della pena, è strategico collegare espressamente eventuali nuove circostanze attenuanti (anche di natura psicologica/psichiatrica) ai motivi originari che vertono sulla determinazione della pena, per garantirne l'ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.