Ordinanza n. 61/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della delibera n.-OMISSIS- del 12.12.2025 della Giunta Municipale Comune di Saponara che approva il fabbisogno di personale triennio 2025/27 e la immissione in ruolo di una unità dell’Area Funzionari E.Q. già in comando; 2) della delibera n-OMISSIS- del 15.12.2025 della Giunta Municipale del Comune di Saponara che approva il nuovo Regolamento per le assunzioni; 3) della determina n-OMISSIS- del 16.12.2025 del Responsabile dell’Area Amm.va che avvia la mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Funzionario di Vigilanza (ex categoria D) Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione e l’avviso di selezione per la mobilità esterna volontaria; 4) della determina n-OMISSIS-del 29.12.2025 del Responsabile l’Area Amm.va che assume se stesso a tempo indeterminato; 5) determina n-OMISSIS- del 7.1.2026 del Responsabile l’Area Economico-Finanziaria del Comune di Saponara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere e determine del Comune di Saponara relative alla programmazione del fabbisogno di personale, al regolamento per le assunzioni, alla mobilità esterna volontaria e all'assunzione a tempo indeterminato di un responsabile comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una serie di atti del Comune di Saponara: la delibera di approvazione del fabbisogno triennale di personale e dell'immissione in ruolo di una unità già in comando; la delibera di approvazione del nuovo regolamento per le assunzioni; la determina di avvio della mobilità esterna volontaria e il relativo avviso per la copertura di un posto di Funzionario di Vigilanza; la determina con cui il Responsabile dell'Area Amministrativa assume se stesso a tempo indeterminato; nonché una successiva determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire l'asserita protrazione di un non meglio precisato "stato di iniquità". Il Comune si è costituito; il controinteressato non si è costituito.
La decisione
Il TAR, senza pregiudicare le successive valutazioni sulle questioni di rito e di merito, ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., poiché il ricorrente non aveva fornito una specifica allegazione del danno grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati. La mera protrazione di un asserito e non meglio precisato "stato di iniquità" non è stata ritenuta sufficiente a integrare il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra gli altri presupposti, una specifica allegazione di un danno grave e irreparabile; un pregiudizio generico e non precisato non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e del controinteressato a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone una specifica allegazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- La prospettazione generica di una situazione di iniquità, priva di concreta indicazione del pregiudizio imminente, della sua gravità e della sua irreparabilità, non dimostra il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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