Cassazione Penale, Sentenza n. 4800/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il fatto è avvenuto il 24/10/2015, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 649-bis c.p.; perciò si applica il regime di procedibilità vigente all'epoca (procedibilità a querela), e la remissione della querela è stata efficace a estinguere la procedibilità. Ne consegue la conferma della sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa commesso il 24/10/2015, per intervenuta remissione di querela. Il P.G. sosteneva che, essendo stata contestata la recidiva pluriqualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale), il reato sarebbe procedibile d'ufficio ai sensi degli artt. 640 e 649-bis c.p., introdotti dal d.lgvo n.36/2018 e modificati dalla legge n.3/2019; la difesa ha invece rilevato che la nuova procedibilità si applica solo ai fatti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
Norma sostanziale che definisce il delitto di truffa; prima delle modifiche intervenute nel 2018 la procedibilità era in generale a querela, salvo ipotesi specifiche espressamente previste.
art. 649-bis cod. pen.
Disposizione introdotta dal d.lgvo n.36/2018 e modificata dalla legge n.3/2019 che prevede la procedibilità d'ufficio per i delitti previsti dall'art. 640 c.p. qualora ricorrano circostanze aggravanti ad "effetto speciale"; la Corte ha stabilito che tale norma non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
art. 2 cod. pen. (principio dell'applicazione della norma piu favorevole)
Il principio opera anche con riferimento al regime di procedibilità: se una modifica normativa peggiora la posizione dell'imputato rispetto al regime anteriore, deve applicarsi la norma piu favorevole al reo (quindi il regime vigente al momento del fatto).
d.lgvo n.36 del 10/04/2018 e legge n.3 del 09/01/2019
Interventi legislativi che hanno ridefinito il regime di procedibilita per taluni reati (introducendo art. 649-bis c.p.); la Corte ha chiarito che le modifiche non hanno efficacia retroattiva per fatti anteriori.
art. 61 co.1 n.7 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Riferimento all'aggravante della recidiva; la giurisprudenza anteriore al 2018 qualificava la recidiva come circostanza inerente alla persona e non al fatto, quindi in genere non idonea a convertire la truffa in reato procedibile d'ufficio.
art. 98 legge n.689/1981 (comma 3 dell'art. 640 c.p.)
Norma che aveva previsto la permanenza della perseguibilita a querela per la truffa pur consentendo procedibilita d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti; la giurisprudenza ha comunque escluso la recidiva tra le aggravanti che autorizzano la procedibilita d'ufficio prima del 2018.
Massime di principio
- Quando i fatti sono antecedenti all'entrata in vigore di una normativa che modifica il regime di procedibilita, si applica il regime vigente al momento della commissione del reato; le novazioni peggiorative non si applicano retroattivamente.
- Il principio dell'applicazione della norma piu favorevole (art. 2 c.p.) comprende anche il regime di procedibilita: in caso di contrasto tra disciplina sostanziale e procedimentale nel tempo, prevale la disciplina piu favorevole all'imputato.
- Prima dell'introduzione dell'art. 649-bis (2018) la recidiva era generalmente considerata una circostanza personale e non rientrava tra le aggravanti che trasformano la truffa in reato procedibile d'ufficio.
- Per l'azione penale: verificare sempre la data del fatto e il regime di procedibilita applicabile allora; non si può invocare la nuova procedibilita d'ufficio per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
- Per la difesa: se il reato era procedibile a querela al momento del fatto, la remissione della querela resta un efficace mezzo estintivo della procedibilita; invocare l'art. 2 c.p. se successive modifiche legislativa peggiorano la posizione del cliente.
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