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Sentenza

Sentenza n. 15388/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della nota del Comune di -OMISSIS- n. prot:-OMISSIS- del -OMISSIS- trasmessa a mezzo p.e.c., con la quale l'Ente resistente ha sostanzialmente declinato le proprie responsabilità assumendo di “non avere le risorse finanziarie per la risoluzione del problema a seguito dell'evento franoso che ha interessato la Frazione di -OMISSIS-”, per l'accertamento del mancato esercizio dell’attività obbligatoria di ripristino dello status quo ante l'evento franoso che ha interessato la frazione di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato avuto riferimento alle raccomandate di diffida all'adempimento trasmesse il -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, regolarmente pervenute – notificate al Comune di -OMISSIS- a mezzo p.e.c., nonché per la condanna al risarcimento del danno subito dai ricorrenti ex art. 30 cod. proc. amm. a causa del ritardo per l'omesso adempimento da parte del Comune resistente, sia in ordine alla messa in sicurezza del terreno franato, sia relativamente alla rimozione dei massi, sia in merito al ripristino dello status quo ante l'evento franoso, nonché nella tutela dell'interesse legittimo pretensivo ad ottenere un provvedimento per la rimozione dell'ostacolo ex art. 31 cod. proc. amm. e comunque il risarcimento del danno si intende in via principale in forma specifica e in via subordinata per equivalente;

Giustizia amministrativa202310999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Nota comunale che ha rappresentato l'assenza di risorse finanziarie per risolvere il dissesto franoso e inerzia sulle misure di messa in sicurezza e ripristino richieste dai proprietari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari per successione di un'abitazione confinante con una strada vicinale e con un terreno entrambi comunali, hanno contestato la perdurante inerzia del Comune dopo una frana che aveva provocato la caduta di massi, danneggiato il muro di confine e reso inaccessibile l'immobile. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente che aveva interdetto l'accesso alla strada e all'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza non era impugnata. Dopo diffide formali, il Comune aveva riferito di non disporre delle risorse necessarie e di avere attivato iniziative per reperire fondi, senza tuttavia adottare misure di messa in sicurezza, rimozione dei massi e ripristino dei luoghi. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna all'adozione degli interventi necessari per poter rientrare nell'abitazione; hanno inoltre chiesto il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni da mancata fruizione dell'immobile, abitualmente utilizzato anche da un familiare affetto da grave patologia respiratoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto all'inerzia. Il TAR ha ritenuto provato, anche in assenza di contestazioni del Comune, che il terreno franoso e la strada interessata fossero di proprietà comunale e che le diffide avessero rappresentato l'inaccessibilità dell'abitazione e sollecitato gli interventi necessari. La mera indicazione della carenza di risorse non giustificava l'inerzia: in base ai principi generali dell'art. 2 l. 241/1990 e alle competenze comunali in materia di manutenzione, sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture, sussisteva il dovere di provvedere. È stata dichiarata l'illegittimità del silenzio e il Comune è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni il Prefetto di Rieti o un suo delegato, nominato commissario ad acta. Restano riservate al Comune le valutazioni discrezionali sul contenuto della determinazione e sulle modalità tecniche degli interventi: il giudice non si è sostituito all'amministrazione né ha ordinato specifiche opere. La domanda risarcitoria è stata respinta perché i ricorrenti non hanno dedotto in modo specifico tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, limitandosi ad affermarla genericamente. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Sussiste, nella specie, l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, discendente sia dai generali principi sanciti dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, sia dalle specifiche competenze attribuite all'ente in materia di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture interessate dal dissesto, al fine di consentire ai ricorrenti la rimessa in sicurezza dei luoghi e la conseguente reimmissione nel possesso della unità abitativa di cui gli stessi sono proprietari.

    L'obbligo di concludere il procedimento sussiste quando l'istanza riguarda una situazione rispetto alla quale l'ente ha specifiche competenze di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino; nel caso concreto tali competenze, insieme ai principi generali dell'art. 2, fondavano il dovere comunale di provvedere.

  • art. 30 c.p.a.

    Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento in quanto, pur essendosi rilevata l'illegittimità dell’inerzia del Comune, la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, soltanto genericamente affermata.

    L'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia non determina automaticamente il diritto al risarcimento: la parte deve dedurre gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione.

  • art. 31 c.p.a.

    con condanna del Comune intimato all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza e con contestuale nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Rieti, o di un suo delegato, che dovrà provvedere -a sua volta- nel termine di 60 (sessanta) giorni.

    Accertato il dovere di provvedere e persistendo l'inerzia, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000

    con ordinanza contingibile e urgente del -OMISSIS- il Sindaco p.t. del Comune di -OMISSIS-, ex art. 54 comma 2 D.Lgs n. 267/2000, ha disposto la chiusura del tratto di strada vicinale lungo Vi-OMISSIS-. -OMISSIS-;

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione dell'ordinanza sindacale che aveva chiuso la strada e interdetto l'abitazione; la sentenza precisa che la legittimità di tale ordinanza non era oggetto di contestazione e non ne ricava una distinta regola decisoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, svoltasi tramite collegamento da remoto ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

    La disposizione è indicata come base dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria; non è oggetto di una specifica interpretazione sostanziale nella decisione.

Massime di principio

  • Quando un privato presenta un'istanza relativa a un dissesto che interessa beni comunali e ostacola l'accesso alla propria abitazione, l'obbligo dell'ente di provvedere può discendere dai principi generali dell'art. 2 l. 241/1990 e dalle specifiche competenze comunali in materia di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture.
  • La dichiarata indisponibilità di risorse finanziarie, senza l'adozione di misure o di una determinazione conclusiva, non giustifica l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un dovere di provvedere accertato.
  • Nel giudizio sul silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere non consente al giudice di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati: restano riservate all'ente le valutazioni discrezionali sul contenuto del provvedimento e sulle modalità tecniche degli interventi.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può fissare un termine per l'adozione di un provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per il suo intervento in caso di ulteriore inerzia.
  • L'illegittimità dell'inerzia non basta, da sola, a fondare il risarcimento: la domanda risarcitoria deve dedurre gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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