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Sentenza

Sentenza n. 2899/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202513716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 23 giugno 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di provvedere entro il termine fissato dal giudice, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell'Istruzione e che il termine legislativo di quattro mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, era scaduto alla data di proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente, riguardante il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà verificare la coerenza dei titoli con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché della durata, del livello e della qualità della formazione, e valutando, se necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre le ulteriori misure necessarie in caso di persistente inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell'interessato.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha comportato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito, competente per la conclusione del procedimento considerato.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione e, ove necessario, adottando misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, ove sussistano differenze rilevanti tra la formazione conseguita all'estero e i requisiti nazionali.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce all'amministrazione un termine per concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea, la sua scadenza senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione prevista dall'art. 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio sull'istanza di riconoscimento di un titolo professionale estero, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine ragionevole, anche diverso da quello legislativo, tenendo conto della concreta complessità e del rilevante numero di procedimenti analoghi pendenti presso l'amministrazione.
  • La valutazione amministrativa di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve considerare complessivamente le competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
  • L'autorità competente deve verificare se le conoscenze e le qualifiche conseguite nello Stato d'origine, insieme all'eventuale esperienza professionale maturata nello Stato d'origine e nello Stato ospitante, soddisfino anche parzialmente i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
  • Quando emergano differenze rilevanti tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, prima di negare il riconoscimento della qualifica.
  • Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere qualora l'amministrazione non provveda entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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