Ordinanza n. 4975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 2209/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 2209/2025 e, in primo grado, decreto ministeriale di rideterminazione del contributo e recupero della differenza erogata
Esito
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale n. 480 del 17 maggio 2024, recante la rideterminazione definitiva del contributo spettante e il recupero della somma eccedente, oltre interessi. L’appellante sostiene che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4557/2023 non precludesse la contestazione delle superfici destinate alle attività ammissibili e non ammissibili. Deduce inoltre l’erroneità della ripartizione percentuale delle superfici effettuata dal soggetto istruttore, il mancato esame delle osservazioni già presentate nel 2011, la non corretta considerazione della relazione tecnica prodotta in primo grado e la circostanza che, al momento del sopralluogo, alcune attività non ammissibili sarebbero state svolte in una diversa area dello stabilimento. Censura quindi la sentenza per violazione della legge n. 241/1990, del D.M. n. 527/1995, degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 2033 e 2946 c.c., nonché per error in iudicando, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione. Deduce infine l’erroneità del rigetto dell’istanza di verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione nel contraddittorio tra le parti, affidata all’Università di Padova, volta ad accertare, esaminata la documentazione in atti e compiute anche verifiche in loco, la correttezza della ricostruzione delle superfici effettivamente dedicate alle lavorazioni ammissibili e non ammissibili posta dall’amministrazione a fondamento del decreto n. 480 del 17 maggio 2024. La verificazione dovrà tenere conto anche della relazione tecnica prodotta dall’impresa e fornire ogni ulteriore elemento utile alla decisione. Il termine per l’espletamento è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza al verificatore, con successivo invio alle parti della relazione e deposito della relazione finale dopo l’esame delle osservazioni. È stato disposto un anticipo di euro 2.000 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell’appellante; ogni decisione sul merito, sulle altre questioni e sulle spese è stata riservata. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. In precedenza, con ordinanza cautelare n. 917/2026, la Sezione aveva sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e l’efficacia degli atti gravati, ravvisando in via sommaria il fumus boni iuris quanto alla non copertura, da parte del giudicato precedente, della questione relativa all’individuazione delle superfici ammissibili e non ammissibili.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando siano necessari accertamenti tecnici e valutazioni specialistiche ai fini della decisione.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda cautelare proposta con l’appello; la tutela cautelare è stata accolta con separata ordinanza.
art. 2, comma 203, l. 662/1996
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in primo grado in relazione al contributo concesso nell’ambito del Patto territoriale.
D.M. 20 ottobre 1995, n. 527
Disciplina richiamata dall’impresa e dalla controversia in materia di agevolazioni pubbliche e ammissibilità dell’investimento.
Circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, punto 2.5
se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non ammissibile
È stata posta dall’amministrazione e dal TAR a fondamento della distinzione tra attività ammissibili e non ammissibili e della necessità di individuare ed escludere gli investimenti riferibili alle seconde; la correttezza concreta della ripartizione è stata rimessa a verificazione.
Massime di principio
- Quando la quantificazione di un contributo dipende dalla concreta individuazione delle superfici e degli investimenti riferibili ad attività ammissibili e non ammissibili, il giudice può disporre una verificazione tecnica, anche con accesso in loco, se la documentazione prodotta non consente di accertare con sufficiente certezza la correttezza della ricostruzione amministrativa.
- Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia di annullamento con rinvio al riesame non preclude automaticamente la contestazione dei criteri e degli accertamenti compiuti dall’amministrazione in sede di riedizione del potere, quando la precedente decisione non abbia definito in modo vincolante il concreto riparto tra superfici o attività ammissibili e non ammissibili.
- In presenza di attività produttive coesistenti, alcune ammissibili e altre non ammissibili al finanziamento, l’erogazione parziale del contributo presuppone un accertamento attendibile e verificabile degli investimenti imputabili alle attività ammissibili; la mera applicazione di una ripartizione percentuale deve essere verificata in rapporto alla concreta destinazione degli spazi e dei beni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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